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IL COMMENTO ALL’ARTICOLO DI BOERI E BRUGIAVINI*

La sentenza dell’Alta Corte di Giustizia della Ue ha contribuito a riaprire il dibattito sulle pensioni, sia pure con l’alibi che all’ordine del giorno sia posta soltanto l’età pensionabile di vecchiaia delle donne. Il Governo ha dichiarato di voler ottemperare alla sentenza, limitatamente al caso delle dipendenti delle pubbliche amministrazioni. E’ sempre più evidente, tuttavia, che il tema della previdenza non potrà essere a lungo sottratto – ne sono convinto – alla ricerca di risorse in cui è impegnato il Governo per fare fronte al finanziamento degli ammortizzatori sociali. E per fare cassa la strada maestra è quella di agire sull’età pensionabile (che è pur sempre il parametro fondamentale di ogni sistema pubblico a ripartizione). Molto utili ed interessanti sono, dunque, le simulazioni di Agar Brugiavini e Tito Boeri riguardanti alcune ipotesi di intervento sull’età di quiescenza, tra cui è ricordata anche una proposta contenuta in un progetto di legge (AC 1299) del quale sono primo firmatario.  Tra gli argomenti affrontati,  il progetto di legge (dove si fa ampio ricorso alle norme di delega) intende promuovere  un incremento graduale – fino a 62 anni – del limite anagrafico delle donne – nel sistema retributivo –  in vista del ripristino, a partire dal 2014 di un pensionamento flessibile e unificato, nel modello contributivo, in un range compreso tra 62 e 67 anni, correlato agli effetti di incentivo/disincentivo derivanti da appropriati coefficienti di trasformazione.  Si tratta, pertanto, di una soluzione modulare che non è sorda alle propensioni e alle esigenze delle persone, garantendo nel medesimo tempo un sostanziale innalzamento dell’età pensionabile. E’ questo il principale cambiamento che il progetto di legge introduce rispetto all’impostazione della legge n.243/2004, riconfermata anche dalla successiva legge n.247 del 2007, che, nel sistema contributivo, prevede percorsi d’uscita estremamente rigidi: a regime, infatti, anche nel sistema contributivo, i lavoratori potranno andare in pensione facendo valere i requisiti della vecchiaia (65/60 anni di età e cinque anni di contribuzione effettiva a condizione di percepire un trattamento pari ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale), con 40 anni di versamenti a qualunque età oppure a 61/62 anni se dipendenti e a 62/63 anni se autonomi con 35 anni di anzianità. L’idea del mio progetto è solo la riproposizione aggiornata dell’impostazione di cui alla legge n. 335 del 1995, la quale prefigurava nel sistema contributivo una sola forma di pensionamento a partire da 57 anni per arrivare a 65 (in relazione con i coefficienti di trasformazione). I 57 anni non erano una congettura, ma il punto d’arrivo della riforma del trattamento d’anzianità nella fase di transizione; i 65 il limite massimo della vecchiaia. Immaginare, quindi, un segmento compreso tra 62 e 67 anni corrisponderebbe, alla luce delle normative nel frattempo intervenute, ai medesimi criteri adottati  nel 1995. Nel 2013, infatti, il requisito anagrafico per ottenere la pensione di anzianità sarà, nei fatti, pari a 62 anni. Per portare all’appuntamento, a regime, con questo nuovo limite minimo anche le regole del modello retributivo, rimarrebbe un solo <scalino> da salire: allineare gradualmente a 62 anni l’età di vecchiaia delle donne che andranno in quiescenza col calcolo retributivo. E’ importante, poi, chiarire un passaggio importante. Oggi sarebbe possibile ed equo intervenire sull’età di vecchiaia delle donne proprio perché si è data una sistemazione al problema dell’anzianità. Nel mondo del lavoro privato (subordinato ed autonomo) sono poche le lavoratrici (nel Fpld-Inps, ad esempio, appena il 17%) che riescono a maturare i necessari requisiti contributivi dei 35 anni. Soggetti deboli del mercato del lavoro, le donne “private” sono praticamente costrette ad attendere i 60 anni (quando bastano i 20 anni di versamenti previsti per la vecchiaia) per andare in quiescenza (ogni anno i due terzi delle nuove pensioni di vecchiaia sono erogate a donne). Diverso è il caso dei lavoratori. Le coorti dei pensionati del retributivo hanno una storia lavorativa che consente loro di maturare i canonici 35 anni  all’età anagrafica prevista; tanto che la pensione di anzianità è praticamente una prerogativa maschile. Così, quando si poteva andare in pensione di anzianità a 57/58 anni, sarebbe stato iniquo elevare il requisito anagrafico di vecchiaia delle lavoratrici, perché l’esito sarebbe stato quello di continuare a mandare, nei fatti, le donne in pensione ad un’età più elevata di quella degli uomini. Adesso le cose sono cambiate. Scalone o scalini, il requisito dell’anzianità arriverà a 62 anni nel 2013. Sarebbe, allora, non solo utile ma equo puntare alla soluzione del pensionamento flessibile tra 62 e 67 anni, che (tra le altre cose) consentirebbe risparmi di quasi un miliardo di euro l’anno, per un congruo arco di tempo. 

* Giuliano Cazzola è vice presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati

LA RISPOSTA DEGLI AUTORI A GIULIANO CAZZOLA

Ringraziamo Giuliano Cazzola per i suoi commenti e per le spiegazioni circa i termini e le giustificazione della sua proposta, che abbiamo valutato assieme alle altre.  Trattandosi di proposta piuttosto complessa le avvertenze circa le nostre stime sono particolarmente importanti in questo caso. In ogni caso secondo le nostre simulazioni la proposta Cazzola (BBC) ha un profilo temporale simile a quello della proposta Boeri-Brugiavini con spostamente graduale delle età (BB2) e porta da qui al 2020 a risparmi leggermente inferiori (per circa 500 milioni) a quest’ultima.

 

Risparmi cumulati, anno 2020
   
Riforma Risparmio cumulato
(milioni di euro)
BB1 10.274
BB2 11.731
D 1.467
Q 8.979
BBC 11.150

LA DISCARICA CHE SI CHIAMA BAD BANK

Torna di moda l’idea originaria del piano Paulson: far acquistare dallo Stato i titoli tossici detenuti dalle banche. Senz’altro può aiutare il sistema bancario a ripulire ulteriormente i bilanci e a ritornare più rapidamente alla normalità. Ma la realtà dei titoli tossici è molto complessa ed è evidente il pericolo di attribuire al pubblico compratore una enorme discrezionalità, con effetti distorsivi sui meccanismi di trasparenza dei salvataggi. Servono criteri chiari per definire bene i confini tra Stato proprietario e Stato regolatore.

PREFETTURE E PUBBLICA SICUREZZA: RISPARMIARE SI PUÒ

Nel 2007 la spesa del ministero dell’Interno è stata appena superiore agli 11 miliardi, il 5 per cento in meno dell’anno precedente. Anche perché il ministero accumula debiti. Ma le politiche di taglio indiscriminato degli stanziamenti hanno il fiato corto se non si accompagnano a una reale riconsiderazione delle attività e dei modelli organizzativi. Paradigmatici gli esempi delle prefetture e della pubblica sicurezza. Con la riorganizzazione dell’articolazione dei servizi si possono ottenere notevoli risparmi.

CRIMINI E IMMIGRATI *

L’allarme sociale destato dal presunto aumento dei crimini legati all’immigrazione domina ormai il dibattito politico e sociale nel nostro paese. Tuttavia, i dati mostrano una realtà diversa. Dal 1990 al 2003 il numero di permessi di soggiorno in rapporto al totale della popolazione residente si è quintuplicato, mentre non c’è alcun aumento sistematico della criminalità, che anzi mostrerebbe una lieve flessione. Gli stessi dati sembrano inoltre escludere l’ipotesi di una relazione causale diretta tra immigrazione e criminalità.

PREZZI E SALARI AL TEMPO DELLA CRISI

I salari nel 2008 sono aumentati di un punto e mezzo più dei prezzi. Un effetto temporaneo, ma non solo. Un problema che potrebbe diventare più drammatico nei prossimi mesi, con il rischio di un peggioramento delle relazioni industriali. Se il governo ha risorse fiscali aggiuntive, è qui che bisognerebbe metterle: per difendere il potere d’acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie, senza pregiudicare la competitività delle imprese.

INDIETRO ALLA CASELLA DI PARTENZA

Nel recente passato molti esperti hanno negato con veemenza che una ripulitura dei bilanci delle istituzioni finanziarie dalle obbligazioni strutturate svalutate e ormai illiquide fosse condizione necessaria e preliminare, anche se non sufficiente, per arrestare l’avvitamento della crisi finanziaria. Ora che le pur abbondanti ricapitalizzazioni non hanno sortito l’effetto sperato, sembrano invece accogliere di buon grado l’istituzione delle bad bank. Eppure, si tratta della stessa cosa, ma in condizioni più difficili perché si è perso tempo prezioso.

PENSIONI: SE I RISPARMI RICHIEDONO FLESSIBILITA’

Sono in molti ad auspicare un nuovo intervento sul sistema previdenziale pubblico italiano. Ma nessuno ha calcolato finora l’entità dei risparmi prodotti dalle diverse proposte. Ecco i risultati di nostre simulazioni sotto quattro ipotesi diverse. Dall’equiparazione dell’età di pensionamento tra uomini e donne si ricava ben poco. I maggiori risparmi cumulati derivano da riduzioni attuariali di tutte le pensioni maturate dal 2010 in poi per chi lascia il lavoro prima dei 65 anni. E’ anche la riforma più flessibile ed equa sotto il profilo intergenerazionale.

QUANDO GLI ECONOMISTI SBAGLIANO*

La crisi impone alla disciplina economica una riflessione. In primo luogo, sugli errori intellettuali che hanno impedito agli economisti di individuarne per tempo le cause. Ma agli economisti si chiede anche di indicare i rischi delle politiche anticrisi di molti paesi. Come i riflessi che potrebbero avere su riallocazione e innovazione e dunque sulla crescita di lungo periodo. I piani di sostegno alle economie sono probabilmente il modo migliore per combattere il pericolo dell’affermarsi di reazioni populiste e anti-mercato. A patto però che siano ben congegnati.

NOTE TECNICHE SULL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 22 GENNAIO

Il motivo principale per cui la Cgil ha rifiutato l’accordo sulla riforma della contrattazione collettiva è la prospettiva che nei futuri rinnovi nazionali esso produca una riduzione degli adeguamenti retributivi rispetto all’inflazione. Cisl, Uil, Ugl e Confindustria, che lo hanno firmato, negano invece questa prospettiva. Cerchiamo di capire come stanno realmente le cose.
Occorre considerare, innanzitutto, che il nuovo accordo prevede esplicitamente che sia negoziato in ogni impresa un premio di produzione: sindacato e lavoratori avranno dunque un vero e proprio diritto all’apertura della trattativa per l’istituzione del premio di produzione in ciascuna azienda in cui il nuovo sistema si applicherà. Questo deve portare a un mutamento di grande rilievo, sia dal punto di vista dell’estensione della contrattazione aziendale, sia nella struttura delle retribuzioni. I sindacati che sapranno riformare se stessi e mettersi in grado di svolgere incisivamente questa funzione attiveranno un modello di relazioni industriali significativamente diverso da quello attuale. Ed è subito evidente che, se non si tiene conto di questo dato, tutti i confronti fra vecchio e nuovo sistema sono inattendibili.

LIVELLO NAZIONALE E LIVELLO AZIENDALE

Per quel che riguarda la parte della retribuzione negoziata al livello nazionale, l’accordo istituisce un meccanismo di adeguamento dei minimi tabellari secondo un indice previsionale costruito sulla base dell’Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo) che non è di per sé meno protettivo rispetto al meccanismo precedente, fondato sul riferimento all’“inflazione programmata”: esso, semmai, è destinato a portare un adeguamento più vicino all’inflazione reale, rispetto a quanto accaduto nel quindicennio passato.
Nel nuovo sistema il sindacato rinuncia a negoziare al livello nazionale aumenti retributivi collegati agli aumenti di produttività (come avveniva nel vecchio sistema), al fine di lasciare più spazio allo sviluppo della contrattazione al livello aziendale su questa materia. L’accordo, però, prevede pure che i contratti nazionali di settore istituiscano un “elemento retributivo di garanzia” (Erg), destinato a scattare nelle imprese dove la contrattazione di secondo livello di fatto non si attivi. È sostanzialmente una generalizzazione del meccanismo già da tempo previsto dal contratto collettivo dei metalmeccanici, dove è chiamato “assegno perequativo”. Anche se si considera soltanto la parte di retribuzione negoziata al livello centrale, non si può ragionevolmente affermare che il risultato di queste nuove norme-quadro sarà una sua riduzione prima di conoscere l’entità dell’Erg che verrà stabilita da ciascun contratto nazionale.
La Cgil esprime a questo proposito il timore che, nei settori in cui il sindacato è più debole, l’Erg di fatto non venga contrattato, o venga determinato in misura troppo bassa. Ma dove il sindacato è più debole era più difficile anche il “recupero di produttività” che veniva negoziato al livello nazionale nel vecchio sistema.
Finora, nel quadro dell’accordo del 1993, al livello nazionale si negoziava una parte maggiore della retribuzione complessiva, secondo un criterio tendenzialmente uguale per tutti i settori; si lasciava così uno spazio più ridotto alla parte di retribuzione legata agli aumenti di produttività o redditività effettivi e si sacrificavano sul piano nazionale le retribuzioni delle aziende più dinamiche. È possibile che anche questo abbia contribuito a tenere il livello generale delle nostre retribuzioni nettamente più basso rispetto a quelli di tutti i nostri maggiori partner europei.
D’altra parte, aumentare le retribuzioni è possibile soltanto in due modi. Il primo consiste nell’erosione del profitto, dove c’è, a vantaggio dei redditi di lavoro; per questo lo strumento più efficace e penetrante – almeno in riferimento alle aziende con produttività e redditività più alte della media ‑ non è certamente la negoziazione di uno standard nazionale che deve andar bene anche per i settori dove produttività e redditività sono più basse. Il secondo consiste nel rendere più produttivo il lavoro; questo è possibile soltanto attraverso l’innovazione; e l’innovazione che più conta, quella che sovente è portata dall’imprenditore straniero, la si contratta al livello aziendale, non a quello nazionale. Sindacati e lavoratori italiani finora hanno fatto troppo poco questo mestiere; non si può ragionevolmente negare che il nuovo accordo interconfederale apra maggiori spazi per svolgerlo.
Nel maggio scorso avevo proposto una formulazione della clausola relativa all’Erg suscettibile di offrire una “garanzia” assai efficace, pur mantenendo uno stretto collegamento di questa voce retributiva con l’andamento di ciascuna azienda. Si trattava della traduzione in linguaggio contrattuale di un’idea originariamente proposta da Tito Boeri e Pietro Garibaldi: un premio di produttività “di default” collegato al margine operativo lordo di ciascuna azienda, ma i cui parametri minimi fossero stabiliti a livello nazionale, per il caso di difetto di negoziazione nella singola impresa. Questo avrebbe anche costituito una sorta di “traccia” per la contrattazione aziendale anche nelle piccolissime aziende, da parte di lavoratori o sindacalisti privi di qualsiasi esperienza in questa materia. Vi è ragione di ritenere che, se la Cgil, nella trattativa svoltasi nel corso del 2008, avesse sostenuto un meccanismo di questo genere, la Confindustria non avrebbe opposto un rifiuto pregiudiziale. È vero che questo meccanismo non avrebbe prodotto aumenti retributivi nelle aziende che più soffrono l’attuale fase di recessione; ma questo non è necessariamente un male: la flessibilità della retribuzione in relazione all’andamento aziendale favorisce la continuità dell’occupazione ed evita le sospensioni del lavoro e i licenziamenti.

LA RAPPRESENTATIVITÀ

L’accordo del 22 gennaio prevede la stipulazione entro tre mesi di un accordo ulteriore, per la definizione dei criteri di misurazione della rappresentatività dei sindacati, al livello nazionale e a quello aziendale. È evidente che un sistema di regole sulla rappresentanza non può funzionare se non lo firma anche la confederazione sindacale maggiore. Mi sembra difficile, però, che la Cgil possa sottrarsi alla negoziazione e stipulazione di questo secondo accordo, essendo sempre stata proprio la fissazione delle regole sulla misurazione della rappresentatività dei sindacati la bandiera della stessa Cgil. Quanto al contenuto di questo futuro accordo, fin dal maggio scorso le tre confederazioni maggiori hanno raggiunto un’intesa abbastanza precisa sulle regole da istituire.
Questo secondo passaggio potrebbe costituire l’occasione per ricucire lo “strappo” tra le confederazioni. E a quel punto, anche la riforma della struttura della contrattazione collettiva potrebbe decollare, nonostante il probabile permanere del dissenso della Cgil: una volta stabilito il criterio di misurazione della rappresentatività, settore per settore sarà la coalizione sindacale maggioritaria a decidere se applicare o no le nuove regole. Così avremo, per esempio, a seconda della maggioranza sindacale operante in ciascun settore, quello tessile e quello chimico che applicheranno le nuove regole, il settore metalmeccanico e quello del commercio che non le applicheranno; e ci sarà la possibilità di misurare e verificare gli effetti dell’uno e dell’altro assetto della contrattazione collettiva. A ben vedere, un vero pluralismo sindacale significa proprio questo: possibilità per modelli diversi di relazioni industriali di confrontarsi e competere tra di loro, in modo che i lavoratori possano compiere la loro scelta a ragion veduta, in modo pragmatico e non soltanto sulla base di opzioni ideologiche. Rinvio in proposito al dialogo con Eugenio Scalfari pubblicato in questo sito nel febbraio 2006.

DEROGHE AL CCNL

Tra le altre novità contenute nell’accordo, una di grande rilievo è costituita dalla previsione della possibilità che il contratto aziendale – se stipulato dalla coalizione sindacale maggioritaria– deroghi al contratto nazionale, sia in materia retributiva, sia in materia “normativa”; e questo sia in situazioni di difficoltà economica, dove è necessaria una riduzione dello standard retributivo, sia, al contrario, nelle situazioni in cui la deroga è necessaria per introdurre un’innovazione nell’organizzazione del lavoro non compatibile con il modello fissato dal contratto nazionale. Su questo punto è profondamente cambiata la filosofia stessa dell’accordo, rispetto al testo che era stato proposto dalla Confindustria nella primavera scorsa. Chi ha letto quanto ho scritto su questo punto (in particolare, il libro “A che cosa serve il sindacato?” e il saggio “Che cosa impedisce ai lavoratori di scegliersi l’imprenditore” ) sa perché considero indispensabile questo ampliamento dello spazio della contrattazione aziendale per aprire maggiormente il nostro sistema all’innovazione e agli investimenti stranieri, che sono il solo modo per ottenere un forte aumento delle nostre retribuzioni.
A dire il vero, nel mio libro testé citato non propongo che la facoltà di deroga venga attribuita a qualsiasi coalizione sindacale che sia maggioritaria nella singola azienda: propongo invece l’istituzione di un filtro ulteriore, costituito dall’appartenenza dei sindacati stipulanti al livello aziendale ad associazioni radicate in almeno tre altre Regioni. Questo al fine di evitare possibili degenerazioni del meccanismo, soprattutto nel Mezzogiorno. Credo che adottare questo filtro ulteriore in questo accordo interconfederale non sarebbe stato male (e le parti sono ancora in tempo per farlo); ma sono altrettanto convinto che in questa materia la possibilità di degenerazioni marginali non debba indurre a paralizzare o appesantire eccessivamente l’intero sistema nazionale.

IL SETTORE PUBBLICO

Ho, invece, forti perplessità sulla possibilità di buon funzionamento del nuovo assetto della contrattazione collettiva nel settore pubblico. Fino a che non sarà stato attivato il sistema di valutazione indipendente e trasparente delle performance delle singole amministrazioni previsto dal disegno di legge approvato nel dicembre scorso dal Senato e attualmente in discussione alla Camera, non vedo come la contrattazione decentrata possa svolgere correttamente, in questo settore, la funzione di collegamento delle retribuzioni all’andamento gestionale.

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