La portabilità del contributo datoriale è questione insidiosa sotto il profilo politico-sindacale e giuridico. Obiettivo esplicito della legge delega era la parità concorrenziale tra le diverse forme pensionistiche complementari. Ma così il principio di libera concorrenza impone di trasformare un obbligo contrattuale valevole nei rapporti tra le parti contraenti, in un obbligo a favore di qualunque fondo pensione. Ora si tratta di trovare una terza via tra la violazione dell’autonomia contrattuale delle parti sociali e l’infedeltà alla delega.
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Pur nascendo come una pattuizione fra soggetti privati, il contratto collettivo funziona di fatto come una legge. Il sindacato che lo stipula costituisce un soggetto distinto dal singolo lavoratore e i loro interessi possono anche divergere. Se il legislatore individua un interesse tipico del lavoratore, per esempio poter scegliere il gestore del contributo di previdenza complementare, il suo intervento è giustificato. E la libertà di scelta sarà protetta con una norma non derogabile, come quella delineata nella legge delega sulla previdenza complementare.
In Italia sono stati venduti più di settecentomila i piani individuali pensionistici attuati mediante polizze di assicurazione. Sono onerosi, con una struttura dei costi molto articolata e non sempre trasparente. Il pericolo è che l’assicurato li sottoscriva ignorando l’incidenza di tali costi sulla prestazione finale. In Gran Bretagna è già successo. E per aver venduto prodotti simili senza una corretta informazione, le compagnie di assicurazione sono ora condannate a pagare più di undici miliardi di sterline di indennizzi ai risparmiatori coinvolti.
Il ruolo dello Stato non è coprire i rischi dell’indebitamento delle imprese o garantire rendimenti minimi a chi investe in previdenza integrativa. Sono garanzie troppo costose e hanno effetti perversi sulle scelte di lavoratori, imprese e gestori dei fondi. Né lo Stato può essere il gestore diretto del risparmio privato previdenziale. Deve, invece, offrire garanzie di informazione ai sottoscrittori raccogliendo i flussi di tfr smobilizzato e dirottandoli ai fondi scelti dai lavoratori. Potrà così esercitare una vigilanza molto stringente sul comportamento dei fondi pensione evitando che l’operazione si trasformi in un raggiro di milioni di lavoratori.
Le modifiche suggerite dalle Commissioni parlamentari peggiorano ulteriormente il testo sulla previdenza complementare e minano l’asse portante della delega. Se il Governo le accettasse, i lavoratori più giovani sarebbero discriminati nell’adesione alla previdenza complementare. Inoltre, la concorrenza fra fondi pensione contrattuali e adesioni collettive ai fondi pensione aperti sarebbe marginale e si baserebbe sulla forzatura delle norme che regolano i contratti di lavoro. La governance dei fondi sarebbe ridondante o contraddittoria, quella delle polizze previdenziali assicurative insufficiente.
Il secondo pilastro del sistema pensionistico resterà “semi-obbligatorio” quand’anche la devoluzione “silenziosa” del Tfr dovesse, col tempo, diventare “del tutto” forzosa. Sarà infatti alimentato anche dalla libera contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori. Il carattere ibrido non aiuta a individuare le caratteristiche che il secondo pilastro dovrebbe avere, riguardo alla struttura dell’offerta, al regime fiscale e alla gestione delle rendite, al duplice fine di evitare a queste ultime incertezze ed abusi e di consentire al risparmio previdenziale di rendere al meglio.
Poniamo a disposizione dei lettori il parere legale nel quale Pietro Ichino argomenta l’incostituzionalità del testo di riforma del t.f.r. elaborato dal ministro Maroni. Il parere, redatto nel settembre 2005 su incarico dell’Ania, sviluppa tesi già sostenute dallo stesso Ichino nel primo e nel secondo volume del suo trattato su “Il contratto di lavoro” (Giuffré, rispettivamente 2000 e 2003). agosto 2004.
Alleghiamo inoltre il Testo Unico della previdenza complementare e la Legge n.243 del 23 agosto 2004.
La rapidità del trasferimento da una forma all’altra di previdenza complementare non dovrebbe essere l’unica preoccupazione del legislatore. Altrettanta attenzione si dovrebbe prestare alla trasparenza e alla sicurezza. Perché con il crescere del numero dei trasferimenti, aumenterà anche la possibilità di errori dovuti all’incompletezza del flusso informativo tra forma previdenziale cedente e cessionaria. E il termine massimo di due mesi per completare l’operazione rischia di essere fonte di nuova conflittualità tra fondi e tra fondi e aderenti.
La complessità dei prodotti non solo aggiunge costi non necessari, ma agisce anche come potente disincentivo al risparmio previdenziale. Semplificare il sistema contribuisce a una maggiore trasparenza e aiuta a chiudere un gap pensionistico sempre più preoccupante. Il problema investe paesi che da più tempo di noi hanno dato vita a un sistema di previdenza complementare. Se gli intermediari italiani pensano di poter riproporre le tipologie di prodotto e i livelli di commissioni del passato, il mercato non decollerà e per molti il futuro da pensionato sarà nero.
Bassi redditi, discontinuità nella carriera, orario ridotto, contribuzione limitata: per i parasubordinati le stime indicano una copertura pensionistica quasi sempre inferiore a quella dell’assegno sociale. Il sistema contributivo non è quindi in grado di garantire loro una adeguata tutela. D’altra parte, questi lavoratori godono di una maggiore libertà nel decidere le strategie di investimento del risparmio previdenziale. Ma per esercitare questa discrezionalità servono livelli di reddito più alti di quelli attuali. E strumenti di investimento dedicati.