Ringrazio i lettori per queste precisazioni, cui diamo spazio per completezza di informazione anche se riferite ad un articolo apparso su Repubblica e non su questo sito. La posizione dei dipendenti pubblici e’ oggi sulla carta migliore di quella dei privati coinvolti dalla norma anti-precari, ma come chiarito su questo sito da Luigi Oliveri, in realta’ esistono molte clausole che possono impedire la loro effettiva stabilizzazione in caso di irregolarita nella gestione del loro rapporto di lavoro.

PRECARI

In risposta all’articolo del prof. Boeri su Repubblica "I precari e il governo debole"; diversamente da quanto affermato, vorrei precisare che anche ai precari a tempo determinato nel pubblico impiego è
preclusa la possibilità di essere trasformati automaticamente o anche a seguito di sentenza a tempo indeterminato. La norma era già contenuta nel decreto legislativo 165/2001 art. 36 e ribadita non solo all’art 49 dal decreto 112/2008, ma già dalla Finanziaria per il 2008 del Governo Prodi. La norma
prevede che "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286".
Invito il Prof. Boeri a rettificare la sua dichiarazione e i precari a lottare per la trasformazione a tempo indetrminato di tutti i contratti precari in essere.

Elisabetta Callari

 

LA RISPOSTA DI LUIGI OLIVERI

L’articolo 36 del d.lgs 165/2001, è vero, da tempo preclude ai lavoratori a tempo determinato del settore pubblico la tutela avverso la illegittima apposizione del termine, mediante l’accertamento giudiziale della costituzione retroattiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
E’ altrettanto vero, però, che con le due ultime leggi finanziarie, la 296/2006 e la 244/2007, è stato introdotto il meccanismo delle "stabilizzazioni", che, sia pure per altra via, ha creato nel lavoro pubblico un meccanismo di sostanziale trasformazione del rapporto flessibile, in lavoro a tempo indeterminato.
Le stabilizzazioni, per stretto diritto, non sono una vera e propria trasformazione del rapporto, perchè non hanno effetto retroattivo, come invece la trasformazione sanzionatoria prevista dal d.lgs 368/2001; operano, dunque, come una vera e propria "nuova assunzione".
Tuttavia, l’effetto è il medesimo, ovvero far passare un lavoratore da una costruzione contrattuale che prevede un termine al rapporto di lavoro, ad un contratto a tempo indeterminato. Per questo, l’istituto è denominato "stabilizzazioni".
Risulta indubbiamente paradossale, allora, che si sia passati da un regime di preclusione assoluta, per i dipendenti pubblici, al passaggio da contratti a termine a contratti a tempo indeterminato ad una possibilità di stabilizzazione, mentre, quasi contestualmente, nel settore privato ove la trasformazione era sempre stata prevista come sanzione all’illegittima apposizione del termine o all’illegittima proroga, tale tutela sia eliminata.

 

PRECARI: NOTA SULL’ARTICOLO DI REPUBBLICA DEL 31.07.08 DEL PROF. BOERI

Mi permetto di dissentire con quanto scrive il Prof. Boeri su Repubblica di oggi, laddove afferma che con la norma anti contenzioso sui contratti a termine, viene esclusa l’applicazione dell’art. 18 stat. lav. ai c.d. precari. Le SS.UU. della Cassazione con la decisione nr. 14831 del 8.10.2002 hanno stabilito che ai contratti a termine convertiti a tempo indeterminato, non si applica la tutela reale ex art. 18 stat. lav. poichè l’atto che pone fine al rapporto non è licenziamento ma solo disdetta. Spetta la riassunzione sul posto di lavoro quale atto risarcitorio, con decorrenza dal momento in cui il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro offerta reale della prestazione. La Cassazione peraltro ha affermato che se l’azione viene proposta a molto tempo di distanza dalla disdetta essa non è ammissibile poichè il silenzio prestato dal lavoratore equivale ad acquiescienza alla disdetta. Va da sè che parlare di reintegrazione è sbagliato tecnicamente poichè con tale istituto si vanifica con effetto dalla data di intimazione il licenziamento ed al prestatore licenziato spetta a titolo risarcitorio la retribuzione perduta oltre che il versamento dei contributi previdenziali, fino all’effettiva reintegrazione; con la riassunzione si perdono certamente i contributi e la relativa anzianità contributiva; inoltre la necessità di mandare l’offerta della prestazione, che spesso viene omessa poichè il lavoratrte non sa di doverla fare, comporta che solo da quel momento spetta il risarcimento del danno.

Cordialmente

Avv. Giovanni Masala

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