Lavoce.info

Se le srl fanno a meno della firma del notaio

Il disegno di legge sulla concorrenza riprova a introdurre la possibilità di costituire la srl base senza l’intervento del notaio, per favorire l’imprenditoria. Ma non è facile vincere le resistenze. Intanto l’Europa presenta una proposta per la costituzione on line delle società con un solo socio.

Un déjà-vu?

Nel disegno di legge sulla concorrenza, approvato dalla Camera e ora in lettura al Senato è sopravvissuta, almeno per il momento, la norma che consente la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificate mediante scrittura privata (articolo 44). L’intenzione del governo è, quindi, di abolire l’obbligo di rivolgersi al notaio per costituire una srl semplificata. L’effetto immediato è un risparmio di spesa per chi intenda avviare un’attività economica in questa forma, così incentivando l’avvio di nuove imprese. La legge affida al conservatore del registro delle imprese i controlli antiriciclaggio. La srl “semplificata”, disciplinata dall’articolo 2463-bis codice civile, è una società a responsabilità limitata caratterizzata dall’avere un capitale compreso tra 1 e 9.999 euro (mentre il minimo per le srl “normali” è di 10mila euro) e di essere costituita sulla base di un “modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro dello Sviluppo economico”. Il suo atout è che la costituzione dovrebbe essere esente da onorari notarili. Le società a responsabilità limitata – e quelle “semplificate” in particolare – sono da diversi anni teatro di uno scontro tra governo e notariato. L’origine lontana della tenzone è nel 1999, quando la Corte di giustizia europea chiarì che nessun stato avrebbe potuto impedire a una società formata in un altro stato UE di operare nel suo territorio. Divenne, così, possibile per imprenditori, per esempio, tedeschi costituire una società in Inghilterra per poi condurre attività d’impresa in Germania, anche solo in Germania. E gli europei hanno usato ampiamente della facoltà, forse attratti dal minor costo di costituzione delle società in Inghilterra (le cose non erano, in realtà, così semplici, perché, se costituire una società in Inghilterra costa poco, è però necessario adempiere con puntualità a tutti gli obblighi previsti dalla legge). Molti stati reagirono abbassando il capitale minimo richiesto per la costituzione della società, e così anche l’Italia.

Leggi anche:  Europa vaso di coccio tra Trump e la Cina?

Il costo del notaio

Uno dei costi maggiori resta, però, la spesa notarile. Nel 2012, quindi, il governo introdusse (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) la società a responsabilità semplificata, riservata agli under-35, prevedendo la possibilità di costituirla senza intervento del notaio. In sede di conversione del decreto legge, però, si tornò alla necessità dell’atto pubblico, pur prevedendosi che l’atto costitutivo dovesse essere redatto in conformità al modello standard (legge 24 marzo 2012, n. 27). “In cambio” della reintroduzione della obbligatoria forma notarile, i notai offrirono – e la legge dispose – che la costituzione della srl semplificata fosse esente da onorari, con una norma inusuale. Nel 2013 fu eliminato il requisito dell’età massima e si ampliò così la platea di possibili utilizzatori e con essa la comprensibile resistenza del notariato a prestare la propria opera gratuitamente. La norma, però, c’è ancora, e forse proprio a questa gratuità si deve il successo della forma della società a responsabilità limitata semplificata (nel 2014 circa un terzo delle nuove srl). Resta, però, l’obbligo della forma notarile. La sua abolizione, ora come nel 2012, potrebbe scatenare un effetto domino: una volta ammessa la mera scrittura privata e il controllo dell’ufficio del registro per la costituzione di una srl semplificata, che può fare esattamente le stesse cose, perché non abolire l’atto pubblico anche per le srl “normali”?

Il vento dell’Europa

Sta di fatto che la direzione sembra ormai segnata e, come per i matrimoni per persone dello stesso sesso, è difficile che l’Italia resti immune alla tendenza internazionale: probabilmente è solo questione di tempo. La Commissione europea ha presentato nel 2012 una direttiva in materia di societas unius personae (società unipersonale), per la quale si prevede la costituzione anche soltanto on line (articolo 14, par. 3) e, di tutta la proposta, è probabile che l’unico punto sul quale la Commissione non voglia cedere è proprio questo. Di per sé, la costituzione on line non vuol dire che gli stati membri non possano imporre di procedere tramite notaio, purché on line; ma questa previsione certo renderà più difficile sostenere che sia essenziale l’intervento del notaio, specie quando sia l’autorità pubblica a provvedere all’identificazione del titolare effettivo, ai fini antiriciclaggio.

Leggi anche:  In Italia sono bassi anche gli stipendi dei calciatori

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  Europa al bivio sul commercio con la Cina

Precedente

Sempre meno matricole nell’università italiana

Successivo

To Brexit or not to Brexit? Un voto all’ultimo respiro

  1. Giovanni Borghi

    L’articolo dell’avv. Zorzi è pieno di imprecisioni:
    1. L’autore cita a sproposito la sentenza Centos in relazione al dibattito sulla forma dell’atto costitutivo: il caso, per chi non lo sapesse, riguardava una società inglese che si voleva stabilire in Danimarca, ovvero due dei sei paesi dell’UE in cui non c’e’ il notariato (il vero tema — come tutti sanno — era il capitale minimo).
    2. L’autore ignora (o ancor peggio non riferisce) che le costituzioni di società in altri paesi sono un fenomeno ormai in declino (in particolare Germania), dove hanno messo poco tempo a capire quali sono i nascosti costi del mantenimento di una società inglese ai quali anche lui fa riferimento.
    3. L’autore riporta come “novità” europea una proposta dell’inizio del 2014 che non vede ancora la luce perche’ il Parlamento europeo ha espresso molti dubbi al riguardo, da ultimo, anche pochi giorni fa alla commissione JURI.
    4. L’autore sembra confondere l’ufficio del registro (ora agenzia delle entrate) con il registro delle imprese.
    5. L’autore non ha letto il sito della Commissione (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-274_en.htm?locale=en) in cui si dice in relazione alla proposta da lui citata: “notaries might be involved in the registration process by having a website on which companies would be registered or by taking part in the control of the registration once a company uploaded the required documents on the designated website”.
    La Commissione non ha nulla contro i notai.

  2. Michele

    Se l’avvio di nuove imprese trova come ostacolo il costo di costituzione di una srl (1500-2000€), allora vuole dire che le potenziali nuove imprese italiane sono proprio messe male. Magari si potrebbe intervenire sugli onorari notarili favorendo concorrenza e trasparenza sui costi. Molto di più inciderebbero le VERE semplificazioni fiscali e l’abolizione degli studi di settore.

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén