Varato dal Consiglio dei ministri il regolamento sul sistema nazionale di valutazione per istruzione e formazione. L’obiettivo dichiarato è il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti. Il processo di valutazione si focalizza sull’istituto, sui risultati finali misurabili, sul Pof e sulla sua organizzazione, facendo leva sui principi di responsabilità dell’autonomia. Nessuna relazione con il profilo professionale dei docenti o con la loro produttività. L’iter di approvazione del Dpr è però ancora lungo.

Il 24 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Dpr recante il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. L’iter di approvazione prevede diversi altri passaggi: i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata, del Cnpi, delle organizzazioni sindacali, delle commissioni parlamentari, con previsione di approvazione definitiva entro la fine dell’anno. Il regolamento darebbe attuazione a quanto già previsto in precedenti parziali disposizioni, a partire dal 2003 (legge 53, poi istituzione dell’Invalsi, Dlgs n. 286/20049, legge 35/2012 – articolo 51, potenziamento del Servizio nazionale di valutazione, ruolo dell’Invalsi e introduzione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nell’ambito dell’ordinaria attività delle istituzioni scolastiche).

I PUNTI CARDINE DEL SISTEMA

Ecco gli elementi di maggiore rilevanza.

  • · Gli obiettivi della valutazione sono individuati nel miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti (richiamando il “miglioramento della qualità del sistema educativo” dalla legge 53/2003). Ciò fa presumere una accezione di “qualità” più ampia, non limitata ai soli risultati di apprendimento, a favore di una concezione del servizio scolastico più ricca e sfaccettata, sebbene nel testo non venga esplicitata alcuna associazione tra l’offerta formativa/educativa e i risultati negli apprendimenti (così come non è stato sinora definito il significato del termine “qualità” riferito all’istruzione, salve alcune approssimazioni mutuate da modelli adottati nel privato).
  • · Le linee e le priorità strategiche saranno stabilite dal ministero, almeno ogni tre anni e senza vincoli di consultazione (a parte la Conferenza unificata solo per l’ambito dell’istruzione e formazione professionale oggetto di legislazione concorrente); esse – oggi non note – costituiscono ovviamente il principale elemento per la lettura del provvedimento e per individuare le forme di controllo sullo stesso Sistema nazionale di valutazione;
  • · Il Snv è basato sull’interagire di tre soggetti (articoli 3, 4 e 5): Invalsi, Indire e ispettori ministeriali. I ruoli sono chiaramente distinti; per l’Invalsi si rafforza e si precisa il ruolo di coordinamento funzionale (attraverso la conferenza di coordinamento) e di coordinamento scientifico (definizione di protocolli e  indicatori, elaborazione dei risultati, programmazione degli interventi, rappresentanza dell’Italia nel contesto internazionale). All’Indire (organismo recentemente ripristinato) è assegnato il compito di offrire un supporto generale nella definizione e nell’attuazione dei piani di miglioramento (attraverso ricerca, consulenza e formazione con particolare enfasi alle nuove tecnologie) e supporto specifico su richiesta del singolo istituto, nel rispetto delle prerogative dell’autonomia scolastica. Il contingente ispettivo (attualmente molto ridotto) partecipa ai nuclei di valutazione, al pari di una verifica interna.
  • · Il sistema di valutazione è inteso a presidiare non solo l’istruzione (statale e, sottointeso, paritaria), bensì anche le istituzioni formative (inserite nell’obbligo di istruzione fino a 16 anni), seppure con modalità differenziate e in attesa della definizione dei Lep, oggetto di verifiche. Si precisa infatti (art. 2) che le istituzioni scolastiche sono le sole assoggettate alle periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti su base censuaria e che solo esse sono tenute al procedimento di valutazione; mentre emerge per l’Indire un compito di supporto allargato, genericamente rivolto anche alle istituzioni formative.
  • · Dopo le diverse sperimentazioni e i recenti dibattiti, il processo di valutazione ha la sua focalizzazione sull’istituto, sui risultati finali misurabili, sul Pof e sulla sua organizzazione, facendo leva sui principi di responsabilità dell’autonomia (seppur incompiuta) ed evitando relazioni con il profilo professionale dei docenti o con la loro produttività. Emerge in parallelo (articolo 6, comma 3) la modalità di valutazione dei risultati del dirigente scolastico, assumendo implicitamente l’incidenza delle sue capacità dirigenziali e di leadership e delle sue competenze sulla qualità dei risultati dell’istituto.
  • · Il ciclo di valutazione si sviluppa in quattro fasi (articolo 6) e inizia necessariamente – su impulso dei dati e delle elaborazioni dell’Invalsi – con il “rapporto di autovalutazione” redatto secondo un quadro di riferimento, con eventuali ulteriori apporti spontanei della scuola. L’Invalsi stabilisce successivamente quali situazioni sottoporre alle proprie verifiche (il dubbio è che non siano comprese tutte le istituzioni scolastiche, anche con periodicità pluriennale) e programma la visita dei nuclei di valutazione. Ciò comporta l’adozione di un piano di miglioramento, attuabile in autonomia o con l’assistenza di altre istituzioni, tra le quali l’Indire. La rendicontazione sociale – senza vincoli di forme e modelli, ma con ovvio obbligo di diffusione – dà compiutezza al processo. Nell’insieme, si tratta di azioni che si collocano su un punto di equilibrio tra il rispetto dell’autonomia scolastica e l’azione regolatrice e di controllo dello Stato.
  • · Le verifiche ispettive potranno essere definite “esterne” (cioè con esperti di cui si dovrà chiarire il profilo) solo in subordine alla disponibilità di risorse specificamente assegnate. Allo stato attuale, si presumono nuclei di valutazione composti da dirigenti già in servizio (senza oneri ulteriori sul bilancio statale) che opererebbero da esterni rispetto all’istituto trattato, ma da interni rispetto al datore di lavoro comune (peer review).
  • · Non sono contemplate forme premiali o di penalizzazione (del personale o dell’istituto) in esito al ciclo di valutazione.
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Una lettura complessiva del decreto dovrebbe considerare quanto potrebbe accadere – contestualmente all’iter di approvazione – nel contesto legislativo. Sono in fase di discussione (senza segnali di coordinamento con lo schema di Dpr): la bozza di accordo per la definizione dell’attuazione del titolo V della Costituzione (e il processo di decentramento amministrativo porta con sé una nuova architettura di compiti e responsabilità che, in coerenza con il decreto sul Sistema nazionale di valutazione, prevede in capo allo Stato le funzioni ispettive e di monitoraggio) e la proposta di legge n. 953 sull’auto-governo delle istituzioni scolastiche. L’ipotesi di un qualche ruolo delle reti tra Isa (legge 35/2012) non è contemplato.

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