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Giochi di prestigio

Il caso Cirio dimostra che il socio di controllo di un importante gruppo quotato è stato in grado nel pieno rispetto delle regole sulla gestione delle società di dirottare alla holding di controllo un’ingente somma di denaro, sottratta così a azionisti di minoranza e creditori. Né la situazione è destinata a migliorare con la riforma del diritto societario, perché non si introducono i deterrenti più efficaci.

Il caso Cirio è inquietante almeno sotto due profili. Quello che giustamente ha creato maggiore allarme tra i risparmiatori riguarda le banche creditrici, che sono riuscite a rifilare i debiti di Cirio a piccoli risparmiatori più o meno sprovveduti.
Ma vi è anche un secondo aspetto, non meno inquietante, perché getta una luce sinistra sul funzionamento del nostro diritto societario. Il caso Cirio dimostra che il socio di controllo di un importante gruppo quotato italiano è stato in grado di far affluire alla holding di controllo, sotto il naso degli azionisti di minoranza e dei creditori, quasi un miliardo di euro nel pieno rispetto, almeno formale, delle regole sulla gestione e sul governo delle società.

La struttura del gruppo Cragnotti

Come ha ricostruito il Sole 24Ore del 27 settembre, il gruppo Cragnotti aveva al vertice due holding, C&P Irlanda e C&P Lussemburgo, la prima socia di controllo della seconda. Di queste holding, Sergio Cragnotti era solo un socio di minoranza (sia pure con poteri di controllo), la maggioranza dei capitali era arrivata da varie banche e investitori privati, italiani e stranieri (tra i quali Banca di Roma, Monte Paschi, Popolare di Milano, esponenti della famiglia Ferruzzi ed ex manager del gruppo Ferfin).
C&P acquisisce prima Polenghi Lombardo, quindi Cirio (quotata), poi Bombril (quotata in Brasile), poi la Lazio (successivamente quotata) e altre società. Per far fronte a queste acquisizioni il gruppo s’indebita, ma i flussi di cassa si rivelano insufficienti a far fronte all’indebitamento, rendendo necessario assumere altro debito. Chi ha investito nelle holding C&P evidentemente si innervosisce.

Comincia così una serie di operazioni intragruppo che consentono di spostare liquidità verso le due holding. Già nel 1994 C&P aveva venduto Polenghi Lombardo alla controllata quotata Cirio e 145 milioni di euro erano saliti verso l’alto. Questo schema si ripete vorticosamente tre anni dopo.
Nel 1997 C&P vende Cirio a Bombril per 393 milioni di euro. Nello stesso anno Bombril partecipa a un aumento di capitale di C&P per altri 124 milioni di euro e C&P vende la Lazio a Cirio per 44 milioni. In un solo anno salgono verso l’alto 561 milioni di euro.
Due anni dopo, la partecipazione di controllo in Cirio sale di nuovo verso l’alto. Bombril, infatti, la cede a C&P: finalmente un po’ di soldi tornano giù? Ben pochi, perché C&P compra a credito salvo che per un decimo (39 milioni). Il risultato è un debito di C&P verso la controllata Bombril per circa 350 milioni, mai ripagato. Quest’operazione rende possibile non solo (si suppone) la dazione in pegno delle azioni Cirio alle banche finanziatrici, ma anche il compimento di un’ulteriore operazione: nello stesso anno, infatti, C&P cede la partecipazione in Bombril a Cirio per 319 milioni di euro.
In tutto, liquidità per 986 milioni di euro passa dalle casse di società quotate (e dunque anche degli azionisti di minoranza) a quelle della C&P (non quotata).

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A quanto pare, quei soldi escono anche da C&P per finire nelle tasche chi aveva finanziato i primi passi del finanziere Cragnotti.

Tutto alla luce del sole

Ciò che più sconcerta di quest’attività di drenaggio dei risparmi degli azionisti di minoranza è che essa è avvenuta alla luce del sole, con operazioni, per quanto dannose, del tutto trasparenti, ossia doverosamente riportate nei bilanci del gruppo: e dunque senza neppure doversi prendere il disturbo di falsificare i bilanci e sviare i revisori contabili.

Com’è stato possibile? Senza voler entrare nel merito di ciò che la Borsa e la Consob hanno fatto (forse non abbastanza) o avrebbero potuto fare (non molto di più), quel che preme mettere in chiaro è che il nostro ordinamento, a differenza di altri, non disponeva né dispone né disporrà, una volta entrata in vigore la riforma del diritto societario, di strumenti volti a prevenire il compimento di operazioni del genere.

In Inghilterra le regole sulla quotazione avrebbero imposto un’analitica pubblicità preventiva di queste operazioni, che avrebbero potuto essere eseguite soltanto previa approvazione da parte dell’assemblea dei soci, nella quale l’azionista interessato (C&P) avrebbe dovuto astenersi. Un’analoga prassi vige negli Stati Uniti, di fatto imposta dalla giurisprudenza del Delaware.
In Italia, invece, queste operazioni potevano compiersi con una semplice delibera del consiglio di amministrazione (se non addirittura con la semplice decisione dell’amministratore delegato), di cui non doveva essere data alcuna pubblicità in quanto tali (ossia in quanto operazioni in conflitto d’interessi e dunque potenzialmente sospette), se non tra le pieghe della relazione annuale sulla gestione.

Cosa prevede il nuovo diritto societario

Dal gennaio di quest’anno, la Consob ha imposto agli emittenti di informare il pubblico tempestivamente e analiticamente di questo genere di operazioni, ma soltanto se esse “per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all’emittente” (articolo 71-bis, regolamento Consob).
Questa formula consente all’emittente una valutazione circa gli effetti dell’operazione, lasciandogli dunque ampi margini di discrezionalità nel decidere se eseguire o meno la comunicazione al mercato. Poiché si tratta di una valutazione ex ante degli effetti dell’operazione, non è difficile convincersi che quegli effetti non si produrranno ed evitare dunque la comunicazione al mercato. A ciò si aggiunga che la sanzione prevista dalla legge Draghi in caso di mancata comunicazione (un massimo di 100mila euro circa) è ridicola, considerati i possibili interessi in gioco.

Le cose sono destinate a migliorare con la riforma del diritto societario? Molto poco, perché continueranno a non esservi ostacoli preventivi.
Le operazioni intragruppo continueranno a essere di competenza degli amministratori, i quali però dovranno analiticamente motivare la scelta di compiere l’operazione, annualmente, nella relazione sulla gestione. Secondo alcuni l’obbligo di motivazione è un efficace deterrente. In realtà, non è mai difficile trovare una motivazione almeno sulla carta convincente e congrua per ogni tipo di operazione, per quanto disastrosa si riveli in un secondo tempo. Le schiere di ben pagati consulenti aziendali (a cui Cirio non ha mancato di fare ricorso in alcune delle operazioni per ottenere pareri sulla congruità dei corrispettivi pagati) servono proprio a questo.
Diverranno possibili, è vero, azioni di risarcimento del danno da parte degli azionisti di minoranza. Ma anche la loro efficacia deterrente è destinata a essere marginale, se si continua a non si introdurre nel nostro Paese i tre istituti che negli Stati Uniti rendono reale il rischio di risarcimenti di massa a favore degli investitori: le class action (azioni collettive), le contingency fees (gli avvocati concordano con i clienti che riceveranno un compenso solo in caso di vittoria) e la regola per cui la parte soccombente non deve pagare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Ma anche questo è un rimedio successivo, che rischia di intervenire troppo tardi, quando ormai i soldi confluiti ai piani superiori, come nel caso della C&P, sono già approdati su altri, imperscrutabili lidi.

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  1. serena silvestri

    ho appreso che inviando una e-mail all’indirizzo fabi.cirio@libero.it è possibile avere tutte le informazioni necessarie per riuscire ad inserirsi nel prossimo processo contro il gruppo cirio.
    saluti

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