Da tempo sono state segnalate le incongruenze e le ambiguità delle nuove norme sulle collaborazioni coordinate e continuative. Ora, la circolare ministeriale riduce il cuore del provvedimento a una semplice presunzione di rapporto di lavoro subordinato, superabile con prova contraria. Mentre restano le contraddizioni, una riforma annunciata come radicale evapora in modo sostanziale alla prova dei fatti. Segno che qualcosa non va nella capacità del legislatore di calibrare obiettivi, strumenti e tecniche dei suoi interventi.

La recente riforma delle “collaborazioni coordinate e continuative” secondo gl’intendimenti più volte enunciati dai suoi stessi estensori, mira a “bonificare” il mercato del lavoro, riconducendo alle nuove (o riformate) tipologie contrattuali flessibili e precarie (lavoro a chiamata, lavoro ripartito, lavoro accessorio, part-time, contratto a termine, somministrazione) una parte dei rapporti attualmente inquadrati nell’area della cosiddetta “parasubordinazione”.

I danni della riforma

L’operazione è stata condotta, però, in maniera a dir poco ambigua.

Il decreto legislativo n. 276/2003 stabilisce che le co.co.co. “devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro”. In caso contrario, “sono considerat(e) rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Così disponendo, però, il legislatore ha manipolato la definizione legale della “collaborazione coordinata e continuativa” – che dev’essere svolta “senza vincolo di subordinazione” (articolo 409, n. 3, codice procedura civile).
Ma a ben vedere, ha manipolato anche quella del lavoro subordinato, per il quale è imprescindibile l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro. La collaborazione coordinata e continuativa priva di uno specifico “progetto” “si considera” lavoro subordinato, anche se non esiste assoggettamento al potere direttivo, ossia, anche se non c’è subordinazione.
Ora, se si voleva fare piazza pulita delle collaborazioni “fasulle”, che nascondono cioè rapporti di lavoro subordinato, non era necessario introdurre modifiche nelle esistenti definizioni legali: bastava applicarle, rendendo più efficaci i controlli amministrativi e giudiziari.
Di fatto, invece, si è ristretto l’ambito anche delle co.co.co. genuine: quelle, cioè, che sono rese senza vincolo di subordinazione.
Non solo.

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La riforma delle co.co.co. si basa sull’errato presupposto che queste debbano avere a oggetto il compimento di una o più opere specifiche, e non, invece, attività continuative e durevoli: infatti il rapporto “a progetto” deve avere una durata predeterminata (o predeterminabile), e non può essere a tempo indeterminato (cosa fino a oggi pacificamente ammessa). È questa una irragionevole restrizione del ricorso a rapporti di collaborazione autonoma che abbiano a oggetto attività o servizi (per esempio, attività continuativa di consulenza non legata a specifici “progetti”).

Scompare la parte più innovativa

Tardivamente una circolare ministeriale dell’8 gennaio 2004 tenta di porre rimedio a queste contraddizioni. Mira a una sorta di reductio ad nihilum della innovazione legislativa.
Si sostiene che il “progetto” sarebbe una semplice “modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore”, “utile” (ma non determinante) “ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso dell’autonomia o della subordinazione”. La mancanza del progetto costituirebbe, allora, solo un indice presuntivo della natura subordinata. E la presunzione sarebbe superabile “qualora il committente fornisca in giudizio la prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo”.

Il cuore della sbandierata rivoluzione dei rapporti di co.co.co. si ridurrebbe così alla presunzione, superabile con prova contraria, della sua natura subordinata, qualora privo di progetto.
Due osservazioni conclusive: una tecnica, l’altra attinente allo “stile” legislativo del nostro riformatore.

La prima. La lettera della legge è incompatibile con l’interpretazione ministeriale, perché la legge impone al giudice di “considerare” il rapporto di co.co.co. “senza progetto”, come lavoro subordinato. Si potrebbe forse sostenere che la legge si è limitata a sanzionare l’instaurazione di rapporti di co.co.co. senza progetto, imponendo a questi rapporti l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, senza “definirli” come tali. Ma, al di là dell’evidente sofisma, resterebbe confermato che l’area delle co.co.co. è stata fortemente ristretta, imponendo l’applicazione del diritto del lavoro subordinato a tutte le co.co.co. prive di progetto.

La seconda. Non sarebbe la prima volta che una riforma radicale annunciata svapora in maniera sostanziale alla prova dei fatti. Ma assistiamo al paradosso di uno svaporamento voluto dai suoi stessi autori, tardivamente avvedutisi di incoerenze da tempo segnalate anche in ambito scientifico, e che adesso si vorrebbero esorcizzare tramite circolare.
C’è qualcosa che non va, non solo e non tanto nel rapporto tra il legislatore e la comunità scientifica, ma anche e soprattutto nella capacità del legislatore di calibrare esattamente obiettivi, strumenti e tecniche delle riforme desiderate.

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