Lavoce.info

LA FLESSIBILITÀ NON FERMA IL SOMMERSO

I contratti a tempo determinato sono stati introdotti in tutta Europa per dare flessibilità a mercati del lavoro ritenuti molto rigidi. Nel nostro paese avevano anche un altro obiettivo: ridurre il lavoro nero. I risultati empirici dimostrano che la riforma Biagi non ha avuto alcun effetto significativo nell’assorbire il lavoro irregolare. I datori di lavoro che assumevano in nero, continuano a farlo; i datori di lavoro che prima della riforma assumevano nel mercato regolare, continuano a farlo, ma ora preferiscono ricorrere ai contratti a tempo determinato.

I contratti a tempo determinato sono stati introdotti nella legislazione di molti paesi europei a partire da metà degli anni Ottanta e si sono diffusi rapidamente fino a raggiungere percentuali elevate (tabella 1).

 Tabella 1: Percentuale di contratti a tempo determinato
sul totale dei contratti di lavoro in Europa

 

1985

2008

Francia

4.7

15.0

Germania

10.0

14.7

Italia

4.8

13.3

Olanda

7.6

18.2

Portogallo

14.4

22.8

Spagna

15.6

29.3

Europa

9.1

14.6

OCSE

9.6

12.0

 

IN CERCA DI FLESSIBILITÀ

Il loro obiettivo principale era quello di introdurre flessibilità in mercati del lavoro ritenuti molto rigidi, grazie alla possibilità per le imprese di apporre un termine al contratto di lavoro e di licenziare il lavoratore senza costi aggiuntivi a scadenza. (1) La flessibilità era considerata un elemento essenziale per rendere il mercato del lavoro dinamico ed efficiente, per ridurre gli alti tassi di disoccupazione (totale e giovanile) registrati in Europa rispetto agli Stati Uniti, e per aumentare la produttività e facilitare la crescita economica. In alcuni casi, l’aggiunta di incentivi di tipo fiscale (quali la riduzione dei costi di contribuzione) ha reso questi contratti una risorsa molto vantaggiosa per le imprese.
In Italia, sono andate in questa direzione tre riforme del lavoro: legge Treu, decreto legislativo 368/2001, legge Biagi). La legge Treu ha disciplinato il contratto di lavoro temporaneo (apprendistato, tirocini) e introdotto il lavoro interinale. Il decreto legislativo 368/2001 ha esteso la possibilità di apposizione di un termine al contratto per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La legge Biagi ha modificato la normative in materia di apprendistato, ha sostituito il contratto di collaborazione coordinato e continuativo (co.co.co) con il contratto a progetto (co.co.pro) e ha introdotto nuove tipologie contrattuali, quali il lavoro a chiamata, intermittente, a progetto, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite.
La percentuale di contratti a tempo determinato è dunque balzata dal 5 per cento di metà anni Novanta a oltre il 13 per cento nel 2010 (vedi grafico 1).
Nel nostro paese, oltre che dalla necessità di introdurre flessibilità nel sistema, la disciplina di queste forme contrattuali è stata motivata da due ulteriori elementi.


Grafico 1: Percentuale dei dipendenti a tempo determinato
sul totale dei lavoratori dipendenti (dati Ocse)

Prima di tutto, si stava cercando di favorire la partecipazione femminile alla forza lavoro, una delle più basse in Europa (44 per cento rispetto alla media europea del 54 per cento) e di elevare il tasso di occupazione femminile (36 per cento rispetto alla media europea del 49 per cento). (2) In secondo luogo, si perseguiva l’obiettivo di ridurre il lavoro irregolare, che agli inizi degli anni Novanta rappresentava più del 13 per cento del totale.

IL LAVORO NERO

Grafico 2: Percentuale di unità di lavoro irregolari
sul totale delle unità di lavoro (dati Istat)

Il tasso di irregolarità (grafico 2) si è mantenuto su livelli piuttosto alti fino al 2001 e 2002, quando sono state approvate due importante sanatorie in materia di mercato del lavoro: la legge 383 del 2001, che prevedeva incentivi di tipo fiscale e previdenziale per i datori di lavoro che provvedevano a regolarizzare i lavoratori dipendenti assunti in nero, e la legge Bossi-Fini del 2002 che prevedeva l’espulsione immediata degli immigrati clandestini e proponeva una sanatoria per l’emersione del lavoro nero svolto da lavoratori stranieri. L’efficacia dei due interventi è dimostrata dal fatto che le stime parlano di più di 300mila lavoratori in nero regolarizzati nel 2001 e 700mila lavoratori immigrati regolarizzati a seguito della seconda sanatoria. A partire dal 2003 il tasso di irregolarità è ritornato a salire e questo suggerisce come l’effetto delle sanatorie sia un intervento con effetti limitati al breve periodo.

DOPO LA RIFORMA BIAGI

La legge Biagi elencava tra i suoi obiettivi primari “la creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in grado di incrementare le occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo accesso a una occupazione regolare e di qualità”. L’introduzione di forme contrattuali particolari (quali il lavoro a chiamata, il lavoro intermittente, eccetera) aveva infatti lo scopo di fornire uno strumento, prima inesistente, per disciplinare rapporti di lavoro non-standard tra datore di lavoratore e lavoratore. Proprio in quanto non-standard, questi rapporti rappresentavano potenzialmente una rilevante fonte di lavoro irregolare. A quasi dieci anni dall’approvazione della riforma, è possibile e necessario fare un bilancio. (3)
Utilizzando dati Istat e Banca d’Italia, ci siamo chiesti in particolare se i contratti a tempo determinato, più flessibili e in certi casi più economici dal punto di vista fiscale rispetto al contratto permanente, rappresentano un valido strumento per incentivare i datori di lavoro a regolarizzare i lavoratori in nero. Abbiamo valutato come le dinamiche del mercato del lavoro regolare (permanente e a tempo determinato) e irregolare siano cambiate a seguito dell’approvazione della legge Biagi.
I risultati empirici dimostrano che la riforma non ha avuto alcun effetto significativo nell’assorbire il lavoro irregolare in Italia: i datori di lavoro che assumevano in nero, continuano a farlo; i datori di lavoro che assumevano nel mercato regolare prima della riforma, dopo la sua entrata in vigore preferiscono assumere i lavoratori con contratto a tempo determinato piuttosto che con contratto permanente. (4)

(1) È importante ricordare che mentre in Italia il costo del licenziamento a scadenza del contratto è pari a zero, in altri paesi europei il costo esiste, ma è inferiore a quello di licenziamento che il datore di lavoro sosterrebbe in caso di contratto a tempo indeterminato.
(2)
Dati Ocse 1990.
(3) Di Porto E., & L. Elia, Undeclared Work and Wage Inequality, WP, 2011, http://sites.google.com/site/leandroeliaweb/research.
(4) Nella prosecuzione del nostro studio, l’analisi del modello teorico basato sui dati ci permetterà di identificare e quantificare gli interventi che potrebbero spingere i datori di lavoro a scegliere il regolare rispetto all’irregolare (quali la riduzione della tassazione dei contratti di lavoro, l’incremento dei controlli da parte degli ispettori del lavoro, l’aumento delle sanzioni, eccetera), per poi suggerire misure di intervento per incrementare e incentivare il lavoro regolare in Italia.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  Carriere nella pubblica amministrazione: tanta anzianità, poco merito*
Leggi anche:  Non solo salario minimo contro il lavoro povero

Precedente

LA MISSIONE SPECIALE DI MR. BONDI

Successivo

SPESA PUBBLICA EUROPEA

11 commenti

  1. Romano Calvo, università Bicocca

    Estremamente interessante l’approccio e soprattutto i dati presentati. Sono molto interessato a conoscere gli sviluppi di questa ricerca. Grazie se vorrà renderli pubblici al più presto. Complimenti. Romano Calvo – Università Bicocca

  2. Torelli Roberto

    Il sommerso si fermerà solo quando applicheremo l’articolo 53 della Costituzione. Secondo i Costituenti l’oggetto dell’imposizione non è il reddito ma la capacità contributiva il che è tutta un’altra cosa! I Costituenti scelsero la dizione di capacità contributiva perchè le spese necessarie per soddisfare i bisogni della vita quotidiana non siano soggette alla tassazione. Per i Costituenti gli importi di tali spese devono essere scalate dal reddito lordo effettivo in sede di dichiarazione dei redditi. Da questi precetti Costituzionali che sono la FONTE DEL DIRITTO si evince che tali spese una volta certificate dalle ricevute fiscali andranno a formare i redditi effettivi di chi, quelle spese, diventano ricavi. Con l’applicazione dell’articolo 53 della Costituzione avremo la trasparenza fiscale ed il sommerso sarà debellato definitivamente. Per saperne di più visiti il sito dell’Associazione Articolo 53. http://sites.google.com/site/articolo53

  3. michele regina

    Ho letto quanto evidenziato dalla dr. Tealdi. Ma mi domando se non ci fosse stata la flessibilità non avremmo avuto un ulteriore incremento del sommerso? Se è vero che non lo ha ridotto, potrebbe essere vero che l’assenza della flessibilità potrebbe aver portato ad ulteriori incrementi del sommerso rispetto a quelli statisticamente registrati. Il problema è incentivare le assunzioni , tutte, con sgravi effettivi sul costo del lavoro . Saluti

    • La redazione

      E’ vero quello che lei sottolinea: l’assenza di flessibilità si sarebbe verificata una crescita maggiore del lavoro non regolare. Per verificare questa ipotesi occorre costruire un’analisi controfattuale, che riesca a riprodurre le condizioni del mercato del lavoro (non regolare) italiano in assenza delle politiche riguardanti i contratti a tempo determinato. Difficile a dirsi con quanto analizzato fin qui, ma uno scenario possibile potrebbe anche essere quello di avere stesso livello di
      sommerso, ma più alta disoccupazione. Verificherò questa ipotesi nel susseguirsi di questo studio.

  4. Loud

    Non è cosi. il tempo det. è nel dlgs 368/01 in risp a direttive ce. la riforma Biagi è dlgs 276/03 e la Dir. Attività Ispettiva ha ammesso che è più difficile trovare il nero perchè spesso nascosto da contratti a chiamata, occasionali, accessori. Possiamo dire semmai che il fenomeno è cambiato e che le aziende presentano necessità o desiderio di non legarsi rigidamente al lavoratore

  5. Marco Spampinato

    L’edilizia privata utilizza il lavoro sommerso per fessibilità, e per minori costi. I profitti in questo comparto sono cresciuti nell’ultimo decennio, per la bolla immobiliare che ha interessato (anche) l’Italia. Parte del lavoro irregolare utilizzato è immigrato, e per gli immigrati la percezione del sommerso è complicata. C’è infatti da un lato una minore conoscenza del diritto dello Stato dove si giunge, e dall’altro il maggiore bisogno di contante (contrarre debiti è difficile se non si hanno garanzie, si mandano i soldi a casa). Infine, quando non si è titolari di diritti di cittadinanza (né si ha prospettiva di acquisirli), viene a mancare parte del beneficio economico fondamentale nel patto fiscale, e previdenziale, con lo Stato. Con la l. “Bossi-Fini” alcuni immigrati mi hanno dichiarato che i datori di lavoro hanno chiesto loro di pagare la quota di tariffa (?) posta a carico dell’impresa. Per l’immigrato l’incentivo a pagare era l’ottenimento del permesso di soggiorno, anche quando egli prometteva, o si riprometteva, di tornare al lavoro sommerso dopo alcuni mesi. L’edilizia privata è forse un caso estremo, con sue specificità, ma importantissimo nell’ultimo decennio.

    • La redazione

      E’ vero ciò che afferma riguardo al trasferimento del costo della regolarizzazione dal datore di lavoro al lavoratore straniero che ottiene in cambio il permesso di soggiorno, “in barba” alle disposizioni delle legge “Bossi-Fini”. Inoltre lo studio di Di Porto ed Elia (2011) evidenzia come la maggior parte delle posizioni lavorative regolarizzate, dopo poco più di un anno hanno una probabilità maggiore di cessare, e verosimilmente finiscono nuovamente nel sommerso. Nonostante vi sia potenzialmente la possibilità di continuare a mantenere dichiarate tali posizioni attraverso l’impiego di contratti temporanei il 70% di tali posizioni emerse si dissolve prima del 2004.

  6. giulio

    Se lavoro come precario (false partite IVA sottopagate, co.pro. sfruttati) per forza di cosa devo ricorrere all’evasione. Altrimenti non riesco a mangiare tutti i giorni.

  7. Filippo Caranti

    Anche se ha un ruolo molto marginale nell’articolo posso aggiornare un paio di dati: il tasso di occupazione femminile prima della crisi è arrivato al 46% ed a causa della crisi si è assestato a questo livello. Noi siamo in coda (con la Grecia e Malta, insomma, forse a causa del modello mediterraneo dell’occupazione femminile, chi lo sa). La media europea invece è al 58,7% (c’è chi è al 76%, mentre la Germania è al 68%). Per quanto riguarda invece il tasso di partecipazione femminile siamo arrivati circa al 50%.

  8. Stefano Slataper

    Qualunque forma di contratto di lavoro “regolare” comporta dei costi diretti ed indiretti (adempimenti da compiere che possono essere valutati come costi). Un contratto flessibile si rende accattivante perché riduce il costo della rigidità. La rigidità, tuttavia è solo uno dei costi del lavoro, tra le altre nemmeno il più grosso. Ora, stimare il costo della rigidità non è facile. Per quel che qui ci interessa, ipotizzamo, in modo arbitrario, che la rigidità “costi” un 5 per cento. La differenza di costo tra un contratto “flessibilizzato” e uno “normale” così è del 5, forse del 10 per cento. Differenza importante tra due contratti comunque regolari. Differenza ridicola e non motivante rispetto ad un contratto a nero che costa circa il 50 per cento in meno.

    • La redazione

      D’accordo con quanto da lei detto circa l’assenza di incentivo contabile da parte delle imprese a sostituire lavoro sommerso con lavoro temporaneo. Questo incentivo è elevato anche quando si considera nei costi del sommerso la probabilità
      di essere scoperti e multati dalle autorità deposte al controllo. A supporto di questa tesi, lo studio di Di Porto (2011)  dimostra come gran parte della capacità deterrente delle autorità di enforcement italiane si è dissolta nell’incapacità di recuperare i crediti delle multe effettuate.

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén