Lavoce.info

Privacy ed evasione

È finalmente possibile utilizzare i dati dell’Archivio dei rapporti finanziari per identificare i comportamenti a più alto rischio di evasione. Il Pnrr ha dato infatti una spinta decisiva per risolvere le questioni legate alla privacy dei contribuenti.

Una tappa cruciale

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 segna una tappa importante, e da tempo attesa, nelle azioni di contrasto all’evasione fiscale.

Il Dm dà attuazione all’art. 1, comma 683, della legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) relativo al trattamento dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari, una apposita sezione dell’Anagrafe tributaria in cui sono archiviati i dati e le informazioni relative ai saldi e alle movimentazioni di tutti i conti attivi presso i vari operatori finanziari.

In realtà, il Dm avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall’approvazione di quella legge di bilancio (quindi entro marzo 2020), ma i tempi sono slittati a causa del lungo e difficile confronto tra l’Agenzia delle entrate e il Garante della privacy sulle modalità di trattamento di questi dati. Sicché l’Archivio dei conti finanziari, disponibile dal lontano 2011, ha potuto finora essere utilizzato, con procedure peraltro complesse, solo per integrare specifiche indagini fiscali già attivate sulla base di altri elementi e non invece in modo massiccio per analisi di profilazione del rischio, ossia per individuare le tipologie di contribuenti che abbiano elevata probabilità di comportamenti di evasione.

Le metodologie per l’analisi del rischio evasione

Con il Dm di fine giugno si è aperta finalmente questa possibilità. Il decreto, infatti, sancendo una metodologia condivisa fra Agenzia delle entrate e Garante della privacy, prevede: l’utilizzo dei dati dell’Archivio preventivamente pseudonimizzati e la loro analisi, sempre in forma anonima, al fine di identificare i comportamenti a maggior rischio evasivo; le limitazioni dei diritti dei soggetti sottoposti al trattamento dei dati personali, nella misura strettamente necessaria e proporzionata a garantire la finalità pubblica della prevenzione e del contrasto dell’evasione; i tempi e le modalità di conservazione dei dati. Il Dm stabilisce, inoltre, che i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari possano essere incrociati con le altre banche dati di cui Agenzia delle entrate e Guardia di finanza sono in possesso (tra cui dati riguardanti le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili e finanziari, pagamenti, versamenti e compensazioni) e successivamente analizzati avvalendosi di opportune tecnologie e metodologie informatiche.

Leggi anche:  Si fa presto a dire "global minimum tax"

Queste metodologie per l’analisi del rischio, di tipo sia deterministico sia stocastico, sono ampiamente illustrate nella “Relazione per orientare le azioni di governo volte a ridurre l’evasione fiscale derivante da omessa fatturazione”, presentata dal Ministero a dicembre 2021, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Relazione illustra le potenzialità derivanti dall’interoperabilità delle banche dati e dalle nuove tecnologie di analisi dei big data (machine learning, text mining, data scraping, network analysis, e così via). Nella Relazione si sottolinea inoltre come queste metodologie possano essere utilizzate per finalità sia di prevenzione sia di contrasto all’evasione e all’elusione, in quanto i risultati delle analisi effettuate non alimentano solo le attività di controllo sostanziale (recupero dell’evasione e applicazione di sanzioni), ma anche varie attività di stimolo della compliance, che possono spaziare da comunicazioni al contribuente (ad esempio, le comunicazioni “cambia-verso”) alla predisposizione delle dichiarazioni Iva precompilate e altri servizi a cittadini e imprese in grado di prevenire l’insorgere di costosi e lunghi contenziosi fiscali.

Il tema della profilazione del rischio viene ripreso e rafforzato dal disegno di legge delega sulla riforma fiscale, che, così come modificato in Commissione finanze della Camera che, all’art. 1, comma 1, lett. d), prevede espressamente la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo e la piena realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati con lo scopo di ridurre l’evasione e l’elusione. Si auspica pertanto che, a partire dal Dm appena approvato e dalla metodologia condivisa fra l’Agenzia delle entrate e il Garante della privacy, le innovazioni qui descritte possano essere pienamente e concretamente realizzate in tempi rapidi.

Necessarie risorse umane e tecnologiche

Per rendere attuabile una tale rivoluzione nelle metodologie di riduzione del tax gap, le risorse umane e tecnologiche sono indispensabili. Le capacità professionali del personale dell’Agenzia fanno la differenza, perché le banche dati per individuare i presunti evasori vanno sì costruite, ma poi aggiornate ed efficacemente utilizzate. Tuttavia, da una parte, l’incremento delle risorse umane dell’Agenzia è ancora insufficiente (si pensi, per esempio, che le 4.113 nuove assunzioni previste entro il 2023 non controbilanciano i 5.267 pensionamenti previsti entro lo stesso anno); dall’altra, alle competenze tradizionali di tipo giuridico-economico vanno affiancate figure nuove con formazione tecnico-quantitativa, sostenute da adeguati investimenti in hardware e software che consentano le forti potenzialità di calcolo necessarie per sfruttare l’enorme mole di dati.

Leggi anche:  Tra comunità energetiche e fisco una relazione in divenire

Va evidenziato che tanto la Relazione di dicembre 2021 quanto il Dm di fine giugno rientrano nel complesso delle misure per l’attuazione di una delle riforme cosiddette abilitanti del Pnrr, la “Riforma dell’amministrazione fiscale” (Missione 1, componente 1). Negli impegni assunti con le istituzioni europee, la realizzazione di questa riforma passa attraverso una serie di specifici milestone (di natura normativa-qualitativa) e target (di carattere quantitativo) da attuare tra la fine 2021 e la metà 2026. Va dunque dato merito al Pnrr per la spinta impressa affinché la nostra amministrazione finanziaria possa finalmente iniziare a utilizzare appieno la ricchezza di informazioni e dati disponibili. Il percorso è peraltro necessario e urgente se si vuole riuscire a rispondere positivamente ai prossimi obiettivi posti dal Pnrr all’amministrazione finanziaria: già il milestone di dicembre 2022 richiede infatti di inviare 2,5 milioni di lettere finalizzate all’aumento dell’adempimento spontaneo, che dovranno proprio basarsi sulle risultanze degli incroci dei dataset a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  Nuovo redditometro: vita breve di un'arma spuntata

Precedente

La discriminazione femminile passa anche per le pensioni – Prima Pagina

Successivo

Undici anni di cedolare secca: un bilancio

  1. MIchael

    Poveri noi!
    “il milestone di dicembre 2022 richiede infatti di inviare 2,5 milioni di lettere finalizzate all’aumento dell’adempimento spontaneo, che dovranno proprio basarsi sulle risultanze degli incroci dei dataset a disposizione dell’Agenzia delle entrate”
    Raccontato così l’incrocio dei dati sembra una cosa intelligente e moderna, mentre in realtà è un incubo.
    L’anno scorso (premetto che sono un universitario) mi è arrivato un avviso di accertamento, perché dopo aver “incrociato i dati” (l’avviso di accertamento era scritto come in un episodio di CSI) con un’autorità fiscale straniera avevano “scoperto” che il mio reddito estero nel 2015 (prima del rientro in questo paese) era del 20% maggiore rispetto a quello dichiarato. Avessero letto i dati che hanno “scambiato” avrebbero capito che la differenza era imputabile a contributi previdenziali e sociali esenti da ogni imposizione.
    E io giù a pagare il commercialista per difendermi.
    E’ questo quello che ci aspetta uno stato di polizia dominato dalla “deficienza artificiale”, in cui una volta che il sistema ti prende di mira c’è un inversione dell’onere della prova e per difenderti devi pagare.

  2. Gaetano

    Mi sembra una costosa sofisticazione tecnologica del solito metodo della pesca a strascico, utilizzato con successo anche da molti cybertruffatori. Si mandano milioni di email, più o meno a casaccio, sperando di raccogliere qualcosa da chi non sa o non può difendersi. Se la richiesta del fisco è inferiore al costo di un commercialista e delle giornate di lavoro perse a cercare documenti vecchi di 20 anni il risultato è assicurato. Credo che per ristabilire un rapporto corretto tra fisco e contribuente questo metodo vada controbilanciato con cospicui risarcimenti in caso di contestazioni palesemente errate o esagerate come quelle del commento di MIchael. Anni fa a me fu contestata una evasione su redditi immobiliari che poteva essere tranquillamente evitata usando google map per controllare se c’era davvero una “escrescenza” di circa 100 mq a metà altezza di un palazzo di 8 piani (architettonicamente e ingegneristicamente molto audace!) e che invece a me è costata tempo e denaro. Forse così eviteremmo anche dichiarazioni farsesche sui circa 1000 miliardi di crediti fiscali inesigibili.

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén