La proposta dell’Unione è articolata: considera sia le prestazioni pubbliche sia la previdenza complementare, distingue tra lavoratori dipendenti, autonomi e intermittenti. Tuttavia, resta generica su molti aspetti. L’unico elemento quantitativo sono i cinque punti di riduzione del cuneo contributivo annunciati da Prodi. Viceversa, il programma della Casa delle libertà è piuttosto scarno e non affronta i temi della sostenibilità. E’ specifico solo sugli 800 euro delle pensioni minime. Entrambi i Poli promettono cambiamenti piuttosto costosi.
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La riforma del Tfr scatterà nel 2008. Restano irrisolti tutti i gravi problemi del decreto attuativo, approvato dal Consiglio dei ministri senza modifiche. Aumenta invece l’incertezza. Sotto il profilo giuridico, lo stato di sospensione che caratterizzerà il funzionamento della previdenza complementare italiana per i prossimi due o tre anni rischia di creare temporanei, ma rilevanti vuoti rispetto alle norme fino a ieri vigenti. Sotto il profilo economico, rappresenta un potente disincentivo all’adesione spontanea dei lavoratori, specie se giovani, ai fondi pensione.
Il Governo ha approvato la riforma del trattamento di fine rapporto. Rimane tutto come il decreto già commentato su lavoce.info. Solo la riforma prenderà il via nel 2008 (2009 per le piccole imprese). E’ dal 1993 che i lavoratori aspettano di vedere decollare la previdenza integrativa. Ora dovranno aspettare altri due anni. Riproponiamo ai lettori gli interventi apparsi sul sito riguardanti il decreto Maroni oggi approvato.
La portabilità del contributo datoriale è questione insidiosa sotto il profilo politico-sindacale e giuridico. Obiettivo esplicito della legge delega era la parità concorrenziale tra le diverse forme pensionistiche complementari. Ma così il principio di libera concorrenza impone di trasformare un obbligo contrattuale valevole nei rapporti tra le parti contraenti, in un obbligo a favore di qualunque fondo pensione. Ora si tratta di trovare una terza via tra la violazione dell’autonomia contrattuale delle parti sociali e l’infedeltà alla delega.
Pur nascendo come una pattuizione fra soggetti privati, il contratto collettivo funziona di fatto come una legge. Il sindacato che lo stipula costituisce un soggetto distinto dal singolo lavoratore e i loro interessi possono anche divergere. Se il legislatore individua un interesse tipico del lavoratore, per esempio poter scegliere il gestore del contributo di previdenza complementare, il suo intervento è giustificato. E la libertà di scelta sarà protetta con una norma non derogabile, come quella delineata nella legge delega sulla previdenza complementare.
In Italia sono stati venduti più di settecentomila i piani individuali pensionistici attuati mediante polizze di assicurazione. Sono onerosi, con una struttura dei costi molto articolata e non sempre trasparente. Il pericolo è che l’assicurato li sottoscriva ignorando l’incidenza di tali costi sulla prestazione finale. In Gran Bretagna è già successo. E per aver venduto prodotti simili senza una corretta informazione, le compagnie di assicurazione sono ora condannate a pagare più di undici miliardi di sterline di indennizzi ai risparmiatori coinvolti.
Il ruolo dello Stato non è coprire i rischi dell’indebitamento delle imprese o garantire rendimenti minimi a chi investe in previdenza integrativa. Sono garanzie troppo costose e hanno effetti perversi sulle scelte di lavoratori, imprese e gestori dei fondi. Né lo Stato può essere il gestore diretto del risparmio privato previdenziale. Deve, invece, offrire garanzie di informazione ai sottoscrittori raccogliendo i flussi di tfr smobilizzato e dirottandoli ai fondi scelti dai lavoratori. Potrà così esercitare una vigilanza molto stringente sul comportamento dei fondi pensione evitando che l’operazione si trasformi in un raggiro di milioni di lavoratori.
Le modifiche suggerite dalle Commissioni parlamentari peggiorano ulteriormente il testo sulla previdenza complementare e minano lasse portante della delega. Se il Governo le accettasse, i lavoratori più giovani sarebbero discriminati nelladesione alla previdenza complementare. Inoltre, la concorrenza fra fondi pensione contrattuali e adesioni collettive ai fondi pensione aperti sarebbe marginale e si baserebbe sulla forzatura delle norme che regolano i contratti di lavoro. La governance dei fondi sarebbe ridondante o contraddittoria, quella delle polizze previdenziali assicurative insufficiente.
Il secondo pilastro del sistema pensionistico resterà “semi-obbligatorio” quand’anche la devoluzione “silenziosa” del Tfr dovesse, col tempo, diventare “del tutto” forzosa. Sarà infatti alimentato anche dalla libera contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori. Il carattere ibrido non aiuta a individuare le caratteristiche che il secondo pilastro dovrebbe avere, riguardo alla struttura dell’offerta, al regime fiscale e alla gestione delle rendite, al duplice fine di evitare a queste ultime incertezze ed abusi e di consentire al risparmio previdenziale di rendere al meglio.
Poniamo a disposizione dei lettori il parere legale nel quale Pietro Ichino argomenta l’incostituzionalità del testo di riforma del t.f.r. elaborato dal ministro Maroni. Il parere, redatto nel settembre 2005 su incarico dell’Ania, sviluppa tesi già sostenute dallo stesso Ichino nel primo e nel secondo volume del suo trattato su “Il contratto di lavoro” (Giuffré, rispettivamente 2000 e 2003). agosto 2004.
Alleghiamo inoltre il Testo Unico della previdenza complementare e la Legge n.243 del 23 agosto 2004.