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I diritti del lavoro nella gig economy

La giustizia, applicando la legge vigente, respinge la rivendicazione dei fattorini di Foodora di essere qualificati come lavoratori subordinati. Così la tutela essenziale di questi lavoratori rimane senza risposta. Eppure esperienze di altri paesi mostrano la possibilità di creare un sistema di protezione.

La sentenza del Tribunale di Torino, che respinge le rivendicazioni dei ciclofattorini di Foodora aspiranti a essere riconosciuti come lavoratori subordinati, non costituisce una novità sul piano giurisprudenziale. Una questione molto simile era stata affrontata dai giudici del lavoro italiani negli anni ’80, in riferimento ai motofattorini collegati via radio con la centrale operativa, i cosiddetti pony express. Allora, dopo una prima sentenza di merito che li qualificava come subordinati, prevalse nettamente l’orientamento opposto sulla base della constatazione che il contratto lascia liberi questi lavoratori di decidere volta per volta se rispondere o no alla chiamata: questo – dissero i giudici del lavoro 30 anni fa e dice oggi il giudice torinese – è incompatibile con il carattere continuativo della prestazione e il suo assoggettamento all’obbligo di obbedienza verso il creditore, che costituiscono elementi essenziali del contratto di lavoro subordinato. L’esigenza di una protezione almeno essenziale di questi lavoratori è rimasta così senza risposta.

Tentativi di soluzione

Il legislatore si è proposto di estendere la protezione anche a casi come questi, al di fuori dell’area tradizionale del lavoro subordinato, in un primo tempo nel 2012, con la Legge Fornero (l. 28 giugno 2012 n. 98), che ha disposto l’ampliamento dell’area di applicazione del diritto del lavoro a tutti i rapporti caratterizzati essenzialmente da due elementi: a) la monocommittenza, cioè il fatto che il lavoratore traesse dal rapporto almeno tre quarti del proprio reddito; b) la retribuzione annua non superiore a una soglia medio-bassa (circa 18.000 euro). Questo criterio, che pure ha prodotto alcuni primi effetti positivi, tuttavia consentiva ancora l’abuso del magazziniere a partita Iva, o della segretaria d’ufficio assunta come co.co.co., purché con una retribuzione annua superiore alla soglia. Per questo nel 2015, con l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81, è prevalsa la scelta di sostituire il criterio della dipendenza economica con quello del coordinamento spazio-temporale del lavoro a discrezione del creditore: oggi dunque il diritto del lavoro subordinato si applica in tutti i casi in cui la prestazione deve svolgersi nel luogo e nei tempi stabiliti dal creditore. Il nuovo criterio si è rivelato notevolmente efficace, se è vero che nel triennio 2015-2017 si è registrata una riduzione drastica dei co.co.co.; torna, però, a essere difficile ricondurre sotto l’ala protettiva del diritto del lavoro un rapporto contrattuale come quello dei platform workers, che lascia a questi ultimi una piena libertà di decidere, ogni giorno e ora per ora, se e quando essere effettivamente a disposizione del creditore.

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Che cosa accade negli altri paesi

Il problema, ovviamente, si è posto anche nel resto del mondo. Nel Regno Unito una sentenza della Royal Court of Justice del 2017 e una di un Employment Tribunal del 2016 hanno qualificato come worker a norma dell’Employment Rights Act 1996, ma non come employee, rispettivamente un idraulico operante con la catena Pimlico e alcuni autisti operanti con Uber: oltre Manica sembra dunque prendere piede la classificazione di questo tipo di organizzazione del lavoro in un tertium genus, distinto sia dal lavoro subordinato sia dal lavoro autonomo tradizionale. Un orientamento simile si registra in alcune sentenze pronunciate in California, dove pure se ne sono registrate di negative sulle rivendicazioni di platform workers. Nei Paesi dell’Europa continentale si osserva invece il nascere delle umbrella companies, che offrono ai platform workers, come ad altri che si collocano a pieno titolo nell’area del lavoro autonomo ma senza un regime assicurativo di categoria, il servizio di riscossione dei compensi e la possibilità di attivare una propria posizione previdenziale, attraverso la simulazione di un rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. In Belgio una di queste, la Smart, ha negoziato un accordo con Deliveroo, che prevede per i fattorini ciclisti un compenso minimo garantito indipendente dal numero delle consegne compiute, un contributo per l’uso ed eventuale riparazione della bicicletta e dello smartphone, tutti versati da Deliveroo alla stessa Smart, che li utilizza per il pagamento di retribuzione e contributi per lo più nell’ambito di un contratto di lavoro intermittente. Questo oggi in Italia non sarebbe consentito, stanti gli spazi strettissimi entro i quali questa forma di contratto è utilizzabile; l’anno scorso è stato presentato in Senato un disegno di legge mirato a favorire, invece, lo sviluppo di iniziative come questa, anche con la previsione che, dove il lavoratore non possa o non intenda avvalersene, i suoi compensi siano versati mediante la piattaforma Inps istituita per il lavoro occasionale, quindi con garanzia di una retribuzione minima, dell’assicurazione pensionistica e di quella antinfortunistica.

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Spazi per l’iniziativa del sindacato

Ma proprio l’esperienza dell’accordo Smart-Deliveroo in Belgio mostra quanto spazio ci sarebbe, su questo terreno, per una iniziativa sindacale di organizzazione e contrattazione, che potrebbe dar vita a un sistema di protezione rispettoso delle peculiarità di questa nuova forma di organizzazione. Certo, questo presuppone che essa non venga demonizzata.

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Il Punto

  1. Stefano

    Grazie per l’articolo che pubblicate, più chiaro della intervista su La Stampa sempre di oggi.
    Se il diavolo si nasconde nei dettagli … non aspetterei che un/a ciclista sia coinvolta in un incidente per sollecitare almeno una copertura assicurativa più ampia.

  2. Henri Schmit

    Non è solo la giustizia ma soprattutto il legislatore (e forse il sindacato) che ha(nno) lasciato questi lavoratori senza giuste protezioni. Trovo che le spiegazioni tecnico-giuridiche, o peggio ideologiche-liberiste di altri, siano noiosi alibi e che l’arretratezza del paese sia una vergogna per tutti.

    • Henri Schmit

      Sentito Francesco Seghezzi di ADAPT, Modena, intervistato su RaiNews24, che sostiene che non bisogna creare nuove categorie di contratto, ibrido fra dipendente e indipendente, ma decidere quali diritti devono essere garantiti, se certi fattori sono presenti. Condivido.

    • Henri Schmit

      Sarei anche curioso capire per quale ragione, a quale scopo, presentare una proposta di legge – importante come quella discussa nell’articolo – a un paio di mesi dal termine della legislatura.

  3. Giuseppe G B Cattaneo

    C’è una grave responsabilità dei giuslavoristi e della classe politica in quello che sta accadendo con il lavoro-non lavoro. Spero che la sentenza venga impugnata e si vada in Corte Costituzionale in modo da costringere il parlamento a legiferare.

  4. E’ indubbio che il lavoro prestato nel terziario legato ai servizi “smart”, porta con se una inevitabile dose di iperflessibilità, senza la quale non nascerebbe l’impresa.
    Ad oggi solo le imprese hanno manifestato tale bisogno, pianificando l’organizzazione del lavoro e il suo rapporto su parametri di intermittenza, mentre i sindacati lo hanno subito senza un’adeguata analisi di nuova possibile tutela.
    La dimostrazione è il tentativo permanente di trasformare il rapporto in forma rigidamente subordinata.
    Unica forma quindi sarebbe il lavoro a chiamata con indennità di reperibilità. Cosa già esistente nella legislazione ma scarsamente utilizzata. In tal caso, quel lavoratore non avrebbe più ambiti discrezionali di accettare la commessa ma l’obbligo. Non sono sicuro che sia un vantaggio per il lavoratore.
    Penso che la tutela per questi lavoratori non possa esaurirsi solo nell’ambito classico tra impresa e lavoratore ma da forme di mutua solidarietà che veda l’impresa parte finanziatrice prevalente in quanto beneficiaria del sistema flessibile.
    Il salario minimo garantito potrebbe sicuramente fornire spunti di maggiore tutela, il problema è dove posizionare la soglia minima e come collocarla quando si tratta di remunerare una prestazione intermittente.

  5. Savino

    Si intrecciano questioni macroeconomiche, microeconomiche e giuslavoristiche.
    Nel senso che, un lavoretto non può, per definizione,essere considerato la fonte di sostentamento esclusiva di un soggetto o di una famiglia. Quindi, o lo si disciplina per quello che è, cioè attività complementare, oppure, quando è lo stato di necessità a fare di un ragazzo un rider, lo si integra con welfare appropriato e riqualificante. Fermo restando l’evidente problema di opportunità per alcune generazioni, laddove quelle precedenti, meno titolate, stanno palesemente abusando di posizioni regalate.

  6. micheledisaverio

    se invece delle pizze cominciano a trasportare persone,. abbiaamo gli uomini-cavallo indiani di cui parla Dominique Lapierre nella Città della Gioia…

    tanto vale pagare a chi non ha reddito un sussidio per starsene direttamente a casa. è più dignitoso per tutti, e per non portare il lavoro ai livelli della schiavitù

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