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Jobs act: cancellarlo non risolve i problemi del lavoro

Il referendum sul Jobs act vuole ripristinare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Anche se la regolamentazione dei rapporti di lavoro va rivista e i controlli aumentati, non è la strada per ridurre il precariato. Lo mostrano le statistiche.

Prima del Jobs act

Si parla di “abolire il Jobs act”, per ritornare – è il sottotesto – ai “bei tempi”. Il refrain è analogo al più antico “abolire la Fornero”, anche in tal caso per ripristinare gli amati costumi antichi. Poco importa che si tratti, in entrambi i casi, di “mission impossible”: per la (legge Monti-)Fornero anche i ministri più incoscienti sanno che è impossibile tornare alle pensioni di anzianità com’erano nel 2011 (i 35 anni di contribuzione); per il Jobs act anche i più ferventi abolizionisti si guardano bene dall’auspicare il ritorno alle normative antecedenti in materia di indennità di disoccupazione (abolire la Naspi?), di Cig, di contratti di lavoro parasubordinato (recuperare i contratti a progetto o i contratti di associazione in partecipazione?), di politiche attive.

In tema di Jobs act l’oggetto centrale del contendere, la bandiera da issare, è il ripristino dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori con il ritorno alla “tutela reale” in caso di licenziamento economico riconosciuto dal giudice come immotivato e dunque illegittimo. 

Ora, la “tutela reale” non è stata una misura i cui concreti effetti corrispondessero al dettato formale. Non si sono mai viste – almeno per quanto ne sa chi scrive – statistiche sul numero di dipendenti che effettivamente sono ritornati sul posto di lavoro da cui erano stati illegittimamente allontanati; i casi noti in cui ciò è successo hanno riguardato, in genere, lavoratori licenziati per ragioni sindacali o discriminatorie, fattispecie queste non modificate dal Jobs act. Ciò che più spesso accadeva è che i dipendenti il cui licenziamento veniva ritenuto illegittimo dal giudice, venivano risarciti al termine di lunghi (lunghissimi) processi, e spesso un accordo economico transattivo tra le parti veniva trovato in itinere. L’entità della sanzione poteva raggiungere cifre considerevolissime in funzione della lunghezza del periodo intercorso tra il licenziamento e la sentenza: si trattava, per l’azienda qualora soccombente, di versare oltre alla sanzione il corrispettivo di tutte le mensilità intercorse in attesa del pronunciamento – a data imprevedibile – del giudice. Data l’implicita aleatorietà del costo effettivo del licenziamento (se ritenuto dal giudice illegittimo), ne derivava che quella normativa aveva un fortissimo e riconosciuto effetto deterrente: non solo sui licenziamenti, anche sulle assunzioni a tempo indeterminato.

Il contratto a tutele crescenti

Alla proposta di superamento dell’articolo 18 si arriva nel 2015 a conclusione di un lungo dibattito attorno alle caratteristiche del mercato del lavoro italiano: troppo basso il tasso di occupazione (regolare), troppi contratti a termine, troppa riluttanza delle imprese ad assumere e a crescere (superare la soglia dei 15 dipendenti). Qualcosa bisognava fare. Si coagula un certo consenso attorno alla proposta del “contratto a tutele crescenti” che intendeva riassumere varie esigenze: semplificare (Un nuovo contratto per tutti scrivevano Tito Boeri e Pietro Garibaldi nel 2008), incentivare le imprese ad assumere, favorire le assunzioni a tempo indeterminato, una volta liberate – anche prendendo ad esempio da altri paesi europei – dall’incertezza sui costi di licenziamento (vedi Pietro Ichino, Inchiesta sul lavoro. Perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma, 2011). Arriva il governo Renzi nel 2014 e, nel quadro di uno slancio inedito di riordino e di riforme (il Jobs act è, tra l’altro, anche un testo unico sui contratti di lavoro), la proposta si trasforma in dettato legislativo, ritenendo che se ne era già discusso abbastanza. Le aspettative erano chiare: l’incremento delle assunzioni a tempo indeterminato da un lato e contestualmente un modesto incremento dei licenziamenti. Poiché veniva superato l’utilizzo dei contratti a termine come improprio periodo di prova, si poteva scontare un marginale aumento dei licenziamenti da tempo indeterminato: importante era che il saldo fosse positivo e segnalasse l’incremento dello stock dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Che cosa succede in realtà? Il contratto a tutele crescenti diventa operativo il 7 marzo 2015, limitatamente ai dipendenti assunti dopo quella data da imprese con più di 15 dipendenti. E le assunzioni a tempo indeterminato esplodono: a fine 2015 sfioreranno i 2 milioni, record tuttora imbattuto e probabilmente imbattibile (i dati si riferiscono al settore privato extra-agricolo e sono ricavati dai Rapporti annuali Inps e dall’Osservatorio Precariato). Alle assunzioni si aggiungono oltre mezzo milione di trasformazioni da tempo determinato con un saldo complessivo (= incremento dei posti di lavoro a tempo indeterminato) di quasi 900 mila unità, anch’esso un valore mai più visto. Merito del contratto a tutele crescenti e del superamento dell’articolo 18?

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Non proprio. Il guaio è che un paio di mesi prima, il 1° gennaio per le assunzioni e a fine gennaio per le trasformazioni, era stato introdotto l’“esonero triennale”, un’inedita incentivazione alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, transitoria perché valida solo per il 2015, innovativa, per chiarezza e semplicità dei requisiti richiesti, così consistente (fino a un massimo di 24 mila euro per rapporti di lavoro proseguiti per almeno tre anni) da configurare un vero incentivo alle assunzioni. E non tanto un piccolo premio (a volte ex post), come accade di continuo per tanti marginali e inutili provvedimenti di cosiddetta incentivazione che non spostano alcunché salvo, forse, il consenso di qualche sigla associativa. Nell’esplosione delle assunzioni a tempo indeterminato si mescolavano dunque gli effetti dell’esonero triennale e del contratto a tutele crescenti. Chi ha provato a distinguerli (il primo noto tentativo è stato quello di Paolo Sestito ed Eliana Viviano) non ha avuto difficoltà a riconoscere la nettissima prevalenza dell’effetto esonero, né poteva essere diversamente sul piano strettamente congiunturale.

Così le imprese nel 2015, recuperando parzialmente le posizioni perdute nella lunga fase di crisi 2009-2014, hanno fatto il pieno di organici a tempo indeterminato e perciò non può destare troppa meraviglia se nel triennio successivo (2016-2018) la crescita ulteriore dei posti di lavoro a tempo indeterminato è stata modestissima.

Nel contempo, a partire dal 2017, s’impenna il ricorso al lavoro a termine: per la prima volta – dati Inps – si superano nell’anno i 3 milioni di assunzioni, al netto degli stagionali. Come mai? Non doveva il tempo determinato essere riassorbito dal contratto a tutele crescenti, data la “maggior facilità” (vale a dire, maggior certezza degli eventuali costi) di ricorrere ai licenziamenti? Evidentemente le imprese continuano a preferire, ove possibile, il contratto a termine. Il contratto a tutele crescenti non pare un incentivo sufficiente a cambiare inveterate abitudini e visioni a proposito del rischio di assumere a tempo indeterminato: gli habitus mentali non si modificano con una norma.

Ma c’è dell’altro: da un lato l’onda lunga (ritardata) del “decreto Poletti” del 2014, dall’altro l’effetto “vasi comunicanti” generato dalla chiusura di altre tipologie di rapporti di lavoro (contratti a progetto e contratti di associazione in partecipazione abrogati proprio con il Jobs act e soprattutto i lavori occasionali pagati tramite voucher aboliti a marzo 2017) come documentato dettagliatamente nel  Rapporto Inps 2018. Il “decreto Poletti” aveva introdotto l’acausalità nella regolazione dei contratti a termine, puntando – a fini di controllo – sui limiti oggettivi (durate, quote, numerosità): non dunque una liberalizzazione indiscriminata, ma la delimitazione di un perimetro quantitativo e, implicitamente, presupposto meglio praticabili ai fini di (eventuali) controlli. In effetti “decreto Poletti” e contratto a tutele crescenti risultano aver determinato una cospicua deflazione del contenzioso, ma il risultato non ha trovato né riconoscimento né attenzione. Mediaticamente, forse, poco spendibile.

Il “decreto dignità”

Paradossalmente, la crescita dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra il 2017 e il 2018 è la premessa per il parziale successo del “decreto dignità” voluto dal governo giallo-verde nel 2018. In concreto si tratta soprattutto di alcuni disincentivi: il parziale ritorno alla causalità da un lato e il rafforzamento di alcuni limiti numerici dall’altro. Gli effetti si dispiegano tra la fine del 2018 e il 2019. Quello più significativo è l’accelerazione delle trasformazioni in tempo indeterminato, che superano per la prima volta nel 2019 le 700 mila unità. Quanto alla numerosità dei nuovi contratti a termine si osserva – nonostante i proclami – una marginale riduzione: anche nel 2019 si mantengono sopra i 3 milioni. Netto invece risulta l’impatto sui contratti di somministrazione, con l’inversione a favore di quelli a tempo indeterminato, che iniziano a crescere significativamente, mentre quelli a tempo determinato si riducono. Per l’insieme del lavoro dipendente i dati mensili Istat-Forze di lavoro (che non consentono un’analisi fine, per singola tipologia contrattuale) attestano che l’incidenza dei dipendenti “non permanenti” sul totale del lavoro dipendente si arresta attorno al 17 per cento ma non scende: “abolire la precarietà” resta un programma troppo vasto, anche per il “decreto dignità”.

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Cosa succede ai licenziamenti

E i licenziamenti? Non dovevano crescere? L’introduzione del contratto a tutele crescenti non doveva provocare i “licenziamenti facili”, quasi all’anglosassone? Nulla di nulla. Anzi sì, qualcosa succede nel 2016 con una modesta risalita dei licenziamenti nei primi mesi. Ma – si è capito ben presto – tutta dovuta alla “reazione”, molto temporanea, di adattamento (controintuitivo) alle dimissioni on line (marzo 2016): le aziende cinesi, in particolare, che non praticavano mai i licenziamenti (solo dimissioni) d’improvviso iniziano a licenziare, perché le dimissioni on line sono troppo complicate. Ciò è comunque sufficiente, a inguaribili osservatori ricchi di pregiudizi, per attribuire al Jobs act l’incremento dei licenziamenti! Al netto dell’increspatura, i licenziamenti tendono a diminuire, per l’effetto principe – che conta più di tutto il resto – del miglioramento congiunturale. Poi arriva la pandemia, il blocco temporaneo dei licenziamenti economici e il successivo dibattito sui tempi per il ritorno alla “normalità”: se affrettati, si sarebbe rischiato un milione di licenziamenti – per presunti conoscitori del mercato del lavoro. Ancora una volta, nulla di tutto questo: nel 2023 i licenziamenti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono diminuiti del 40 per cento (350 mila contro 600 mila) rispetti ai livelli del 2014, ai “bei tempi” prima delle eresie riformiste dei governi a guida Pd.

Come migliorare le condizioni del mondo del lavoro

E così siamo arrivati all’oggi. Che la regolamentazione dei rapporti di lavoro debba ancora essere rivista e precisata, anche alla luce degli interventi recenti della Corte costituzionale, è del tutto opportuno e logico (chiare al riguardo sono le indicazioni di Pietro Ichino). E molto resta da fare soprattutto sul terreno dei controlli: se ci fosse un garante che si preoccupasse dei dati che non vengono utilizzati dalle amministrazioni pubbliche – anche a causa di un’interpretazione insensata delle norme sulla privacy – avrebbe ampia materia di indagine. Quanti sono i casi in cui i tanti limiti previsti all’utilizzo dei rapporti a termine vengono di fatto sforati o aggirati? Eppure, basterebbe relativamente poco per guardar dentro i dati in tempo reale (a cosa serve altrimenti la digitalizzazione?) e inviare alle imprese segnalazioni immediate, un po’ come fanno le banche quando, magari anche per sbaglio, si va in rosso nel conto. Certo, poco di esaltante, politicamente parlando.

Allora i referendum proposti – sul ripristino della tutela reale per le imprese over 15, sull’incremento dei costi di licenziamento per le piccole imprese, sulla reintroduzione generalizzata della causalità per i tempi determinati – sono la strada maestra per migliorare le condizioni complessive del mondo del lavoro e, oltre a restituire la bandiera (al prezzo di divisioni sindacali e politiche), servono a ridurre automaticamente la precarietà aumentando sicurezza e durata dei posti di lavoro? Per pensarlo, ci vuole coraggio, ottimismo e soprattutto la ferrea determinazione a ignorare tutte le statistiche. Determinazione che sciaguratamente non manca a diversi protagonisti e opinion leader.

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11 commenti

  1. Savino

    C’è un mondo del lavoro profondamente cambiato, aziende del livello di Stellantis che chiudono baracca e burattini, lo spettro della IA; quindi, le norme vanno riscritte sulla scia delle enormi involuzioni che stiamo vivendo e che i lavoratori subiscono sulla propria pelle.

  2. Firmin

    Alcuni aspetti del dibattito sull’art. 18 mi sembrano surreali. Uno è l’uso spregiudicato delle statistiche. Ad esempio, si esalta l’aumento delle posizioni a tempo “indeterminato” senza tener conto che questa qualificazione è stata sostanzialmente svuotata dal JA attraverso la facilitazionne dei licenziamenti, che ha reso sostanzialmente equivalenti i contratti con e senza scadenza. Solo gli statistici ufficiali potevano tollerare una simile obsolescenza delle classificazioni. Un’altro aspetto paradossale (ai limiti della malafede) è attribuire quasi tutte le variazioni positive dell’occupazione al JA. In realtà, in un paese in cui i salari reali sono fermi o in calo da decenni è ovvio che la domanda di lavoro aumenti, a prescindere da leggi e regolamenti. Che questo corrisponda ad una perdita di qualità (e produttività) del lavoro è un fatto che può sfuggire solo ai soliti statistici. È come se si includessero anche gli aborti nelle statistiche sulla natalità e le convivenze tra quelle sulla nunzialità (incluse quelle di pochi minuti, come prevede la sharia).

  3. Alessandro

    Purtroppo lavorare con le statistiche e i grandi numeri non permette di scendere sotto la superficie di quei numeri. Perché è vero che i contratti a tempo indeterminato sono aumentati ma è anche vero che i salari non sono cresciuti, non si sono adeguati all’inflazione, sono rimasti indietro rispetto ad altri Paesi europei. Il “potere contrattuale” è rimasto sbilanciato dal Jobs Act su una sola delle parti e in tante piccole aziende, spesso a conduzione padronale, non esistono né sindacati né controlli a ribilanciare. Ho la sensazione che il “piatto di minestra” si sia ristretto anche per questo nel corso degli anni. Inoltre il Jobs Act è stato applicato a metà. Manca tutta la parte relativa al ricollocamento, alle agenzie per il lavoro. Chissà perché si è deciso di iniziare solo da una parte. Grazie comunque, l’articolo è davvero molto interessante.

    • franco trinchero

      scusi ma, secondo lei, il livello di tutela contro i licenziamenti illegittimi c’entra qualcosa con il potere sindacale nei luoghi di lavoro? qualcuno/a ricorda che negli anni ’50 del xx secolo in Fiat ci si permetteva di avvisare che mettersi in lista Fiom per la Commissione Interna voleva dire mettersi in lista per il licenziamento? e ci si permetteva perché poi avveniva, con un pretesto qualsiasi. possibile che non si capisca che dietro a molte pseudoriforme ci sono tentativi (purtroppo riusciti) di redistribuzione del potere nei luoghi di lavoro? che è poi anche la premessa dei bassi salari, dello scarso rispetto delle norme sulla sicurezza ecc.

  4. Claudio Treves

    Caro Bruno, aldilà delle conclusioni, mi pare che trascuri troppo due fatti che tu stesso citi: l’effetto dissuasivo del vecchio articolo 18 e il calo del contenzioso successivo al Jobs Act. Se non altro per questo, ossia per la chiara scelta “di classe” del legislatore a favore dell’impresa e contro il lavoro il tuo ragionamento è un po’ manchevole
    Con stima
    Claudio Treves

  5. franco trinchero

    l’avvio della campagna referendaria su temi lavoristici da parte della Cgil ridà fiato a commentatori esperti o sedicenti tali, che da un lato dichiarano espressamente le loro sincere preoccupazioni per le condizioni del mondo del lavoro subordinato, ma dall’altro esprimono valutazioni e proposte che appaiono improntate ad una esplicita concezione liberista e, oserei dire esagerando un po’, tardo-ottocentesca, quando salariati e padroni (pardon, oggi si chiamano imprenditori) si confrontavano liberamente e senza tanti lacci e lacciuoli normativi. Gli stessi signori (e signore, non facciamo discriminazioni di genere) appaiono scarsamente propensi a fare un bilancio sincero di quanto hanno prodotto alcuni decenni di legislazione sempre più orientata nella direzione sopra indicata.
    Sono io un signor nessuno, oggi pensionato ma in passato sindacalista Cgil che si è occupato per diversi anni di mercato del lavoro anche ai tempi delle riforme Fornero (2012) e Renzi-Poletti(2014/5). Poche considerazioni su un paio di questioni: sviluppo della flessibilità e della precarietà artificiosa e tutela contro i licenziamenti illegittimi.
    Sul primo tema, al di là di piccole variazioni congiunturali, si riscontra da anni e decenni una forte prevalenza dei contratti di lavoro temporanei nei nuovi avviamenti al lavoro, ed una altrettanto forte prevalenza di contratti a tempo indeterminato nello stock dei lavoratori (e lavoratrici!) dipendenti. Questo semplice dato segnala un fatto altrettanto semplice: le esigenze oggettive di contratti di lavoro temporanei, in quanto legati a posizioni lavorative temporanee, sono molto più contenute di quanto si possa riscontrare dal numero dei nuovi avviamenti al lavoro; cioè vi è un numero notevolissimo di posizioni lavorative stabili che i vari datori di lavoro, privati e pubblici, preferiscono coprire con lavoratori assunti con contratti temporanei. E perché questa preferenza? solo un cieco, o uno che voglia fare il cieco, non lo vede: è una questione di potere; del potere che il datore di lavoro può esercitare sul comportamento del lavoratore. Questa evidenza è diventata massima con il lavoro somministrato ex interinale: persone che lavorano per mesi ed anni nella stessa posizione con contratti di breve e brevissima durata; siccome quel lavoro è una questione di sopravvivenza. ciascuno/a sa che se non va a lavorare anche se ha 40 di febbre la settimana successiva non verrà richiamato/a, figuriamoci iscriversi ad un sindacato o agire per far rispettare eventuali diritti non riconosciuti. Però i signori di cui sopra si chiedono ingenuamente perché i lavoratori non si iscrivono al sindacato, fanno finta.
    Sul secondo tema: in questo Paese a partire da qualche decennio dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei diritti dei lavoratori si è incominciato a narrare la favola che fosse impossibile licenziare per cosiddetti motivi economici, cioè che l’imprenditore o chi per esso non fosse libero di adeguare il proprio organico alle esigenze effettive in base all’attività svolta. Lo spauracchio dell’art. 18 venne usato non solo per giustificare il fatto che in Italia non si investiva ecc., ma anche per accusare il sindacato confederale di tutelare solo i “privilegiati”, gli “insider” tutto a spese dei precari, gli “outsider” , e via mistificando. Il sottoscritto a partire dal 2006 ha fatto parte della Commissione Regionale per l’Impiego del Piemonte, che tra gli altri compiti aveva quello di aggiornare la lista di mobilità (lavoratori provenienti da licenziamenti collettivi per motivi “economici”): nel periodo peggiore della crisi, anni 2008-2009, si arrivava ad inserire ogni mese anche 3mila nuovi nominativi, altro che impossibilità di licenziare! L’art. 18 non vieta il licenziamento legittimo, né per motivi disciplinari né per motivi “economici”; tutela (una parte) dei lavoratori dal licenziamento illegittimo. Ed allora anche qui: da dove derivava tutta questa voglia di depotenziare (2012), e poi azzerare (2015), il famigerato art. 18? la risposta è la stessa di quella sopra: è una questione di potere. Il decreto legislativo n. 23/2015, che ha istituito il cosiddetto “contratto a tutele crescenti” (che però non ha nulla a che vedere con quanto elaborato a suo tempo e che per es. il Prof Ichino dovrebbe disconoscere), prevede ad es. che se tu fai una volta un ritardo di 5 minuti, vieni per questo licenziato e impugni il licenziamento, il giudice quasi certamente considererà illegittimo il licenziamento, ma non potrà reintegrarti al lavoro, perché tu i 5 minuti di ritardo li hai fatti: ti riconoscerà un indennizzo economico. e con una prospettiva del genere chi è che oserà ancora fare il rappresentante sindacale autonomo dal padrone? Con lo Statuto la Costituzione era entrata nelle fabbriche, con il cosiddetto Jobs Act ne è uscita: e non ci vengano a dire che questa è la modernità! Qualcuno/a ha nostalgia delle libertà sindacali degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, e qualcun’altro/a gli fa da servo/a sciocco/a.
    Spero di essere clamorosamente smentito, ma nel merito, non sentirmi dire che sono ideologico, vecchio, nostalgico ecc.

  6. franco trinchero

    un’altra domanda impertinente: non era l’art 18 una delle principali cause del nanismo delle imprese italiane? e infatti, dal 20105 c’è stata una crescita davvero incontenibile della dimensione media delle imprese

  7. Federico

    Non sono un economista e non so valutare gli effetti della L. Fornero e del Jobs Act sull’occupazione (a tempo indeterminato e a termine). Quello che le statistiche non vedono e che, invece, dalla mia limitata prospettiva di Giudice del Lavoro (dal 1990) non ho potuto fare a meno di notare è che, dopo il 2012, sono letteralmente scomparse le cause instaurate da lavoratori durante il rapporto di lavoro (per qualifica superiore, demansionamento, mobbing, corretta applicazione del CCNL, ecc.) che, invece, prima del 2012 erano diffusissime. Temo che ciò voglia dire che, durante il rapporto di lavoro, i lavoratori non sono più in condizione di esercitare i loro diritti e che i rapporti di forza sui luoghi di lavoro non sono più in equilibrio. Se, come si dice, con lo Statuto dei Lavoratori la Costituzione “è entrata in fabbrica”, con la L. Fornero e con il Jobs Act è stata ricacciata fuori, con tanti saluti agli artt. 3, 2° comma, e 41, 2° comma, Cost.

    • Savino

      Bisogna anche avere le competenze per la mansione giusta. Ai giovani laureati vengono richiesti assurdi skills, mentre, in passato, con la quinta elementare o poco più si chiedevano ai giudici mansioni da mega-direttore. Quindi, molte di quelle cause erano fasulle, mentre oggi si è capito che non è aria per certe improponibili rivendicazioni. I diritti degli anni ’70 e ’80 e giusto che ci siano, ma l’abuso che ne è stato fatto, senza competenze e senza produttività, è enorme.

    • Concordo , con io Job act , non hanno solo agevolato la possibilità di licenziamento, ma anche di demansionamento di ruolo. Quindi è verrò che in caso di demansionamento, lo si può in teoria impugnare se è stata fatta con discriminazione, ma di fatto non lo si fa per timore del licenziamento. Per esempio se per errore un tecnico cambia lavoro e viene assunto con il ruolo di elettricista, ma per controversie interne viene demansionato da superiori incompetenti , per ,il lavoratore è un brutto colpo che può portare a conseguenze gravi come il suicidio, visto che con il Job AT non può appellarsi a nulla

  8. Francesco

    Il Jobs Act va abolito già solo per il nome che porta: un atto di servilismo e provincialismo inaudito di un primo ministro italiano che idolatrava il tizio che gli produceva lo smartphone. Nel merito, si tratta di una legge che tratta il contratto di lavoro (e sul lavoro i padri costituenti hanno preteso nientedimeno che di fondare la repubblica) in maniera peggiore di un qualsiasi altro contratto. Secondo la normativa generale in materia di contratti, nel caso in cui una parte invochi senza fondamento la risoluzione per inadempimento di un contratto, il giudice negherà la richiesta di risoluzione e stabilirà che il contratto prosegua. Con il Jobs Act invece il datore di lavoro può sciogliere il rapporto di lavoro senza ragioni legittime, pagando una sorta di liquidazione preventiva del danno (una “termination fee”) alla controparte. E’ quella che nei paesi anglosassoni si chiama “termination for convenience”. Si tratta di una scelta legislativa che può sembrare accettabile solo in un paese come questo e che poteva essere promossa solo da un partito con le idee confuse come il PD.

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