La Camera ha approvato la legge elettorale, con sostanziali differenze rispetto a quella presentata pochi mesi fa in Parlamento. L’iter prosegue ora in Senato: entro l’anno potremmo avere un nuovo sistema da applicare nelle elezioni politiche del 2027.

Le novità del testo approvato

Il 16 luglio 2026 la Camera dei deputati ha approvato la legge che modifica il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. O meglio, per non perdere troppi lettori dopo solo poche righe, la nuova legge elettorale per Camera e Senato. Hanno votato a favore 217 deputati (54 per cento del totale e 58 per cento dei presenti), mentre i contrari sono stati 152 e gli astenuti 2. 

Il testo votato contiene alcune modifiche sostanziali rispetto alla proposta originaria, presentata lo scorso 26 febbraio e commentata in un precedente articolo. Vale quindi la pena di illustrare i contenuti del provvedimento approvato, anche in vista della prossima lettura al Senato che potrebbe avvenire già a settembre, portando a conclusione l’iter legislativo entro la fine dell’anno. 

Le novità introdotte, relativamente al sistema attualmente in vigore, riguardano principalmente il meccanismo di ripartizione dei seggi, l’introduzione di un premio di governabilità, l’abolizione della possibilità di esprimere preferenze e la possibilità di voto per i cosiddetti “fuorisede”. 

Con l’esclusione di circoscrizione Estero (otto deputati e quattro senatori), Val d’Aosta (un deputato e un senatore) e Trentino-Alto Adige (sette deputati e sei senatori), cui si applicano regole specifiche, il metodo di assegnazione dei seggi sarà interamente proporzionale, senza possibilità di esprimere preferenze, su base nazionale per la Camera dei deputati e su base regionale per il Senato della Repubblica. In deroga alla ripartizione puramente proporzionale, la norma approvata prevede un “premio di governabilità”: si tratta di ciò che nel resto del mondo viene definito “premio di maggioranza” e che così era nominato anche in Italia finché la Corte costituzionale, esprimendosi sulle leggi elettorali precedenti (nello specifico, Porcellum e Italicum), richiese che fosse denominato, oltre che caratterizzato, appunto come “premio di governabilità”. Il premio è pari a 70 seggi per la Camera e a 35 per il Senato (cioè, in ambo i casi, il 17,5 per cento del totale) e viene attribuito alla lista (o coalizione) che abbia ottenuto più voti in entrambe le Camere, a patto che i suoi consensi siano almeno pari al 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse (era il 40 per cento nella proposta del 26 febbraio). Sparisce, rispetto al testo depositato, l’eventuale ballottaggio, previsto qualora nessuna lista o coalizione avesse raggiunto i requisiti per il premio di maggioranza (pardon, governabilità) ma le prime due liste (o coalizioni) avessero conseguito almeno il 35 per cento dei voti. 

Per la ripartizione dei seggi, il paese verrà diviso in 26 circoscrizioni, ciascuna delle quali sarà a sua volta suddivisa in collegi plurinominali. Le liste di ogni collegio saranno composte da due fino a sei candidati e comunque da un numero non superiore a quello dei seggi in palio in quel collegio. In ogni circoscrizione, la scheda elettorale riporterà anche un’ulteriore lista (per la legge, la “lista circoscrizionale”; per gli amici, il “listino”) da cui si pescherà nel caso di assegnazione del premio di governabilità. Nel caso di coalizioni, la lista circoscrizionale sarà ovviamente identica per tutti i partiti collegati. Il premio di governabilità è fisso e serve ad assicurare alla lista o coalizione che ne abbia diritto un numero di seggi pari a 220 alla Camera e 113 al Senato (compresi gli eletti in Val d’Aosta e Trentino-Alto Adige ma non quelli eletti all’estero), cioè il 55 per cento del totale alla Camera e, curiosamente, 56,5 per cento al Senato (che però ritorna circa 55 per cento se si tiene conto dei cinque senatori a vita). È evidente che questi valori costituiscono solo un limite minimo a quelli ottenibili dal vincitore. Infatti, seggi e percentuali saranno necessariamente superiori nel caso (probabile) in cui chi ottiene il premio di governabilità conquisti anche solo uno dei seggi in palio all’estero. Nell’ipotesi più ottimistica per i vincitori, si tratterebbe di 228 seggi alla Camera e 117 al Senato: maggioranze, cioè, del 57 e del 58,5 per cento (senza contare i senatori a vita), rispettivamente. Non solo: in caso di premio, i nomi nel listino, che comunque devono essere candidati anche in almeno uno dei collegi della circoscrizione di riferimento, toglieranno posto ai candidati che concorrono per la ripartizione proporzionale dei seggi. Il candidato eletto sia nella lista circoscrizionale sia in quella di collegio opta per la lista circoscrizionale. Non sono possibili candidature multiple nelle liste circoscrizionali, ma lo sono invece nelle liste plurinominali dei singoli collegi, fino a un massimo di cinque collegi. 

Non cambiano le soglie di esclusione rispetto al passato: al riparto dei seggi accederanno solo i partiti che abbiano superato una soglia di sbarramento del 3 per cento e le coalizioni che abbiano riportato più del 10 per cento dei consensi (oltre a comprendere almeno una lista collegata che abbia ottenuto più del 3 per cento dei voti). Oltre alle ovvie tutele previste per le minoranze linguistiche, l’unica eccezione alla tagliola del 3 per cento riguarda i partiti che, pur non superando la soglia, risultino i più votati all’interno di una coalizione ammessa al riparto dei seggi. Diverso il limite per il conteggio dei voti ai fini del premio di governabilità: vengono considerati quelli di tutte le liste della coalizione che superano l’1 per cento dei voti. 

I fuorisede potranno finalmente votare per la prima volta alle elezioni politiche nazionali. In precedenza, ciò era stato possibile con procedure sperimentali, e dagli esiti a esser sinceri poco entusiasmanti, solo per le elezioni del Parlamento europeo nel 2024 e per i referendum abrogativi del 2025. 

Una curiosità, che interesserà poco gli elettori residenti in Italia, ma che forse indispettirà gli elettori e candidati italiani residenti all’estero: la circoscrizione Estero sarà costituita solo da due ripartizioni alla Camera, cioè “Europa” e “Resto del mondo” (precisamente: “Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide”), e da una sola al Senato. In precedenza, erano quattro per entrambe le Camere (Europa, America meridionale, America settentrionale e centrale, e Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Controversie e questioni aperte

Alcuni elementi del provvedimento votato sembrano recepire le indicazioni contenute nelle sentenze della Consulta riguardo le leggi elettorali precedenti. Per esempio, il raggiungimento di una quota minima considerata congrua (nella fattispecie, il 42 per cento) per far scattare il premio di governabilità. Garantisce una maggioranza variabile tra il 55 e il 57 per cento: resta il dubbio se tale valore sarà eventualmente valutato compatibile con il criterio di rispetto della proporzionalità che più volte la Consulta ha richiamato nelle sue recenti sentenze in materia elettorale. Anche l’impossibilità di ammettere qualsiasi tipo di espressione di preferenza sui candidati da parte dell’elettore, se verrà confermata, potrebbe far sorgere qualche problema nel momento in cui la Corte dovesse occuparsi della materia. Il controllo di legittimità costituzionale non è infatti automatico nel nostro paese e la Corte non può agire di sua iniziativa, bensì solo in via incidentale, ove chiamata in causa da un giudice per la soluzione di un caso concreto, o in via diretta, qualora una norma di livello nazionale entri in contrasto con una legge regionale. Tuttavia, che la Corte prima o poi si esprima in materia è una possibilità da considerare e si può allora ricordare che quando fu dichiarata l’incostituzionalità del “Porcellum”, il Parlamento non venne sciolto perché comunque la Consulta lo ritenne legittimo e necessario per garantire continuità istituzionale. 

Un aspetto non tecnico ma politicamente e giuridicamente controverso del provvedimento approvato riguarda l’obbligo di indicazione in anticipo, da parte di ciascuna lista o coalizione, di un nome quale proprio candidato alla presidenza del Consiglio. La sciocchezza giuridica si distingue da un’altra precedente proposta che aveva almeno la decenza di richiedere l’indicazione dal “capo della forza politica”. La dicitura “fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’art. 92 della Costituzione” è ovviamente pleonastica, non potendo una legge ordinaria modificare prerogative di rango superiore. E che, nel caso specifico, riguardano il diritto del capo dello stato di nominare proprio il presidente del Consiglio dei ministri. Il nome presentato non comparirà sulla scheda elettorale. La previsione sembra avere l’unico obiettivo di creare problemi a coalizioni in cui la leadership non appare a priori così chiara, per esempio oggi nel campo largo tra Centrosinistra e Movimento 5 stelle. Inoltre, la scelta appare fastidiosa anche in relazione alla regola di ripartizione dei seggi prescelta, che è quella proporzionale e nella quale i rapporti di forza si determinano solo a posteriori grazie alle scelte degli elettori. Sarà naturalmente questo il criterio utilizzato dal Presidente della Repubblica, in barba a quanto lo zelante legislatore ha previsto nella legge. 

A proposito di scelte degli elettori, vale la pena di ricordare che un emendamento presentato in Aula da alcuni partiti della maggioranza (Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Unione di Centro), sulla possibilità di esprimere fino a tre preferenze (con eventuale alternanza di genere e capolista bloccato), è stato bocciato con il contributo evidente di alcuni deputati della stessa maggioranza, probabilmente (ma non necessariamente) riconducibili a Lega e Forza Italia. Resterà da vedere se tentativo analogo verrà effettuato al Senato oppure no. A onor di cronaca, gli emendamenti per introdurre le preferenze sono stati di più (a opera dei deputati riconducibili a Futuro nazionale o da parte dell’opposizione) ma nessuno di questi è stato accolto dall’assemblea di Montecitorio. Infine, nonostante le numerose polemiche e prese di posizione sul tema, non sono state eliminate le quote di genere presenti nella legge elettorale in vigore, che consistono nell’alternanza di genere nelle liste di collegio e circoscrizionali e nell’impossibilità che i capilista di un genere superino il 60 per cento del totale. È stato invece rigettato un emendamento per abbassare tale quota al 50 per cento.

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