Il nostro governo ha sospeso il sistema Schengen sugli arrivi dalla Spagna dopo i fatti di Ceuta. Una decisione che solleva dubbi di legittimità. Perché il provvedimento non sembra né necessario né proporzionato rispetto alla minaccia individuata.

Gli eventi del 30 e 31 luglio 2026

Il 30 e 31 luglio 2026, la città autonoma spagnola di Ceuta, sulla costa nordafricana, è stata interessata da un improvviso e massiccio afflusso di persone provenienti dal Marocco. Migliaia di persone hanno tentato di raggiungere l’enclave via mare, aggirando il frangiflutti del Tarajal, o via terra, superando le recinzioni di confine. Diverse decine di persone hanno perso la vita, mentre circa 72mila sono riuscite a entrare a Ceuta, sottoponendo a forte pressione il sistema locale di accoglienza.

Le cause dell’afflusso non sono del tutto chiare. Secondo alcune ricostruzioni, la diffusione sui social media di informazioni false o fuorvianti avrebbe indotto molte persone a ritenere che la frontiera fosse di fatto aperta. Una recente sentenza del Tribunale supremo spagnolo, che ha vietato il respingimento immediato delle persone soccorse in mare, senza tuttavia escluderne la successiva riammissione in Marocco, sarebbe stata ad esempio presentata sui social come la garanzia che chi fosse riuscito a raggiungere Ceuta non avrebbe più potuto essere rimpatriato. Altri contenuti prospettavano la possibilità di beneficiare della sanatoria recentemente approvata dal governo Sánchez. Le immagini dei primi attraversamenti riusciti avrebbero poi prodotto un effetto emulativo. 

A questi fattori contingenti si aggiungono cause strutturali, quali la disoccupazione giovanile, la povertà e la scarsità di opportunità lavorative che da tempo affliggono il Marocco. Non è stato escluso il coinvolgimento delle reti di trafficanti di esseri umani, ma non sono emerse prove conclusive di una regia unitaria, né di un deliberato allentamento dei controlli da parte marocchina.

In ogni caso, la risposta del governo spagnolo non si è fatta attendere. Madrid ha inviato a Ceuta rinforzi della Policía Nacional, della Guardia Civil e delle forze armate, oltre a diverse unità di soccorso. È stata installata una barriera galleggiante presso il molo del Tarajal ed è stata rafforzata la sorveglianza terrestre e marittima. Madrid ha inoltre concordato con il Marocco la rapida riammissione delle persone entrate irregolarmente. Molte hanno lasciato spontaneamente Ceuta dopo aver compreso che non avrebbero potuto raggiungere la Spagna continentale né beneficiare della regolarizzazione. Sono poi state predisposte strutture temporanee di accoglienza per i minori non accompagnati, i richiedenti asilo e altre persone non immediatamente rimpatriabili.

Le reazioni in ambito Ue

La crisi ha suscitato forte preoccupazione tra gli stati dell’Unione europea, che hanno sollecitato il rafforzamento dei controlli alla frontiera con il Marocco e misure idonee a prevenire movimenti secondari verso altri paesi dell’area Schengen.

La posizione più rigida è stata assunta dall’Italia. Dopo aver promosso una lettera sottoscritta da 22 stati membri, con la quale si chiedeva una risposta coordinata alla crisi e una riflessione sulle politiche nazionali suscettibili di produrre un «effetto di richiamo» (con implicito riferimento alla regolarizzazione avviata dal governo Sánchez), il governo italiano ha notificato il ripristino temporaneo, dal 1° agosto al 1° settembre 2026, dei controlli alle frontiere interne con la Spagna. La misura è stata giustificata richiamando la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, nonché il rischio di movimenti secondari. 

La decisione ha provocato un incidente diplomatico. Madrid ha accusato Roma di «fare demagogia» e ha convocato l’ambasciatore italiano per esprimere formalmente la propria protesta. La tensione si è attenuata solo in parte durante la riunione straordinaria dei ministri dell’Interno dell’Ue del 4 agosto 2026. In quella sede, il ministro spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha riferito che circa 70mila delle 72mila persone arrivate a Ceuta erano già rientrate in Marocco e che non risultavano movimenti verso la Spagna continentale o altri paesi europei. Il nostro ministro Piantedosi ha espresso solidarietà alla Spagna, ma ha ribadito la legittimità dei controlli temporanei introdotti dall’Italia quale misura prevista dal Codice frontiere Schengen.

Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne nel Codice frontiere Schengen 

Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è disciplinato dal regolamento (Ue) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen). La disciplina è stata significativamente modificata dal regolamento (Ue) 2024/1717, che ha ridefinito, tra l’altro, i presupposti e le procedure applicabili alla reintroduzione dei controlli.

L’articolo 25 del Codice consente agli stati membri di ripristinare temporaneamente i controlli presso tutte le frontiere interne o presso specifiche parti di esse quando sussista una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. La possibilità costituisce una deroga eccezionale al principio dell’assenza di controlli alle frontiere interne e può essere utilizzata soltanto come misura di ultima istanza. Lo stato interessato deve dimostrare che il provvedimento è necessario e proporzionato rispetto alla minaccia individuata e che il suo ambito territoriale e la sua durata non eccedono quanto strettamente necessario per fronteggiarla. Deve inoltre valutare se gli stessi obiettivi possano essere raggiunti mediante strumenti meno restrittivi, quali controlli di polizia all’interno del territorio, forme rafforzate di cooperazione tra le autorità nazionali o altre misure alternative.

La durata dei controlli dipende dalla procedura utilizzata. Nel caso di Ceuta, l’Italia ha invocato quella di emergenza prevista dall’articolo 25-bis, paragrafi da 1 a 3, relativa alle minacce gravi, imprevedibili e tali da richiedere un intervento immediato. In queste circostanze, lo stato membro può ripristinare i controlli con effetto immediato, senza dover rispettare il termine ordinario di preavviso. Contestualmente all’adozione della misura, deve però informarne il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli altri stati membri, indicando le ragioni del provvedimento, le frontiere interessate, i valichi autorizzati, la durata prevista e gli elementi sui quali si fonda la valutazione della sua necessità e proporzionalità.

I controlli introdotti attraverso questa procedura possono durare inizialmente non più di un mese. Qualora la minaccia persista, possono essere prorogati, fermo restando che la loro durata complessiva non può superare i tre mesi. La decisione è comunque soggetta allo scrutinio della Commissione, la quale può valutarne la compatibilità con i principi di necessità e proporzionalità e, nei casi previsti, formulare un apposito parere.

I dubbi sulla legittimità della misura nel caso di Ceuta

L’applicazione di questa disciplina alla crisi di Ceuta solleva alcuni dubbi, legati anzitutto al particolare status della città autonoma nell’ambito del sistema Schengen. Ceuta è parte integrante del territorio spagnolo e dell’Unione europea, ma non è pienamente assimilata, ai fini della circolazione delle persone, al territorio della Spagna continentale, nel quale i controlli alle frontiere interne sono stati aboliti. Il regime speciale dell’enclave trova fondamento nella Dichiarazione del Regno di Spagna sulle città di Ceuta e Melilla, allegata all’Atto finale dell’Accordo del 25 giugno 1991 relativo all’adesione della Spagna alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Tale disciplina è espressamente salvaguardata dall’art. 41 del regolamento (Ue) 2016/399, secondo il quale le disposizioni del Codice frontiere Schengen non pregiudicano le norme speciali applicabili alle due città autonome.

Il regime speciale risponde alla peculiare collocazione geografica di Ceuta, territorio spagnolo situato sulla costa nordafricana e circondato dal Marocco. La frontiera terrestre tra Ceuta e il Marocco costituisce una frontiera esterna dello spazio Schengen ed è pertanto soggetta, in linea di principio, alle regole sui controlli all’ingresso e all’uscita dei cittadini di paesi terzi. La Dichiarazione spagnola ha tuttavia mantenuto specifiche facilitazioni per il traffico frontaliero locale, in particolare un regime di esenzione dal visto per determinati residenti delle province marocchine limitrofe. L’agevolazione consente l’ingresso nella sola città di Ceuta, ma non attribuisce il diritto di proseguire verso il resto del territorio spagnolo o dello spazio Schengen. I cittadini marocchini non beneficiari di quel regime restano invece soggetti all’obbligo del visto, eventualmente rilasciato con validità territoriale limitata alle sole città di Ceuta e Melilla.

Proprio per evitare che le facilitazioni applicabili alla frontiera con il Marocco si traducano in un accesso incontrollato al resto dello spazio Schengen, la Spagna si è impegnata a mantenere controlli sull’identità e sui documenti dei passeggeri che lasciano Ceuta per via aerea o marittima. La Dichiarazione prevede espressamente che tali verifiche siano effettuate sui collegamenti diretti verso qualsiasi altra parte del territorio spagnolo, nonché sui voli interni e sui servizi regolari di traghetto diretti verso un altro stato Schengen. 

Le peculiarità descritte assumono rilievo nella valutazione della misura adottata dall’Italia. L’articolo 25 del Codice frontiere Schengen include tra le possibili gravi minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna che possono giustificare il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere interne «una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne». Perché l’attraversamento irregolare della frontiera esterna ispano-marocchina di Ceuta possa giustificare il ripristino dei controlli italiani sui collegamenti provenienti dalla Spagna, occorrerebbe però dimostrare l’esistenza di un rischio concreto che le persone entrate nella città autonoma riescano a superare anche i controlli in uscita e a intraprendere successivamente movimenti secondari verso l’Italia. Una circostanza che, stando alle informazioni fornite dal governo spagnolo e non contestate da quello italiano, non sembra essersi verificata.

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