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Università, la riforma del Gattopardo

Un disegno di legge “rivoluzionario” dicono i promotori. In realtà, quello sull’università si riduce a una confusa accozzaglia di norme contraddittorie e inapplicabili. I suoi paventati effetti non ci saranno. Il Ddl non apporta alcun contributo alla soluzione dei serissimi e annosi problemi del sistema universitario italiano. Si teme la “soppressione” della figura del ricercatore, ma nel breve periodo potrebbero essere banditi moltissimi nuovi posti per questo ruolo. Mentre i professori ordinari e associati non avrebbero alcun incentivo a optare per il nuovo stato giuridico.

Il disegno di legge sull’università, approvato il 29 settembre dal Senato con voto di fiducia, ha suscitato e continua a suscitare forti reazioni nel mondo accademico: Conferenza dei rettori, senati accademici, consigli di facoltà, rappresentanze, associazioni, sindacati hanno levato vibrate proteste, sia per il merito del provvedimento sia per il metodo seguito nell’approvarlo.
Ma l’ondata di indignazione ha lasciato sostanzialmente indifferente la maggior parte dei professori, dei ricercatori e persino dei giovani precari, presumibilmente rassicurati dall’ampia tutela garantita dal Ddl alle rispettive esigenze corporative; non ha neppure sfiorato l’opinione pubblica, che in Italia si disinteressa da sempre delle questioni universitarie, giudicate lontane ed esoteriche; ha provocato solo qualche flebile segnale di attenzione nel mondo politico e nella stampa.

Tanto rumore per nulla

Vi è qualcosa di paradossale in ciò che sta accadendo. Il disegno di legge è una confusa accozzaglia di norme contraddittorie e inapplicabili, che non fa onore alla capacità di legiferare del nostro Parlamento. Ma proprio per questa ragione, i suoi paventati effetti, qualora fosse approvato dalla Camera nello stesso testo uscito dal Senato, non si realizzerebbero se non in minima misura.
Con un articolo unico e venticinque commi, infatti, il Governo si impegna strenuamente a vanificare gli obiettivi che pur proclama di voler perseguire.
Pertanto, mentre le pubbliche proteste degli organi istituzionali e delle rappresentanze accademiche appaiono per certi aspetti surreali, dato che stigmatizzano qualcosa che non c’è, il sostanziale silenzio dei professori, dei partiti politici, dell’opinione pubblica e della stampa rivela una situazione di passiva rassegnazione e di incapacità propositiva. Il Ddl non dovrebbe essere criticato per ciò che dice di voler fare, e non fa. Ma piuttosto per il fatto che non apporta alcun contributo alla soluzione di serissimi e annosi problemi che, ormai marciti nell’inutile attesa di una soluzione, stanno rapidamente trasformando il sistema universitario italiano in uno dei peggiori del mondo.
I punti principali toccati dal disegno di legge sono a mio avviso tre: il primo, sul quale si è concentrata la maggior parte dell’attenzione, ha a che vedere con la messa a esaurimento (vulgo, la “soppressione”) del ruolo dei ricercatori; il secondo riguarda lo stato giuridico dei professori; il terzo concerne le procedure di reclutamento dei professori stessi. Qui mi occuperò dei primi due punti. Il terzo è discusso nell’articolo pubblicato qui a fianco.

La questione del ruolo dei ricercatori

Il ruolo dei ricercatori, che a mia conoscenza non ha equivalente in alcun altro sistema universitario al mondo, nasce nel 1980 con caratteristiche ibride. Non è inizialmente un ruolo docente, giacché ai ricercatori non è conferita alcuna vera autonomia didattica (e neppure di ricerca, a dire il vero), ma viene progressivamente trasformato (con l’articolo 12 della legge 341 del 1990 e le successive estensioni, che il Ddl si propone ora di abrogare) in una specie di fratello minore, soggetto a tutela e a limitazioni di ogni tipo, del vero ruolo docente, che resta quello dei professori. Peraltro, nonostante questo stato di umiliante minorità, nel ruolo si entra solo in tarda età: ancor oggi, nonostante le migliaia di nuove immissioni che si sono verificate negli ultimi cinque anni, l’età media d’ingresso supera i trentacinque anni. Negli altri paesi, più civili del nostro, a questa età si gode già da anni di una piena autonomia didattica, di ricerca e di gestione di fondi, oltre che, naturalmente, di livelli stipendiali ben diversi da quelli italiani. Ma, com’è ovvio, anche i doveri sono ben diversi.
La “soppressione” di un simile ruolo non potrebbe dunque che far bene all’università italiana.
E proprio questo è uno degli obiettivi dichiarati del disegno di legge. Poi, però, per ragioni inconfessate, ma facilmente intuibili, il comma 7 del Ddl dilaziona al 30 settembre 2013 l’effettiva “soppressione” del ruolo dei ricercatori, con un periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime di ben otto anni. In questo lasso di tempo incredibilmente lungo, potranno essere banditi posti di ricercatore secondo le procedure oggi in vigore. Si tenga conto, inoltre, che il Ddl prevede il blocco immediato dei bandi per professore ordinario e associato secondo le procedure vigenti (comma 6), mentre le nuove procedure del loro reclutamento non potranno essere attuate in un periodo breve, forse mai del tutto. Questo significa che, per un periodo forse molto lungo, i fondi a disposizione delle università per il reclutamento di nuovo personale docente (in qualche senso) potrebbero essere utilizzati solo per l’assunzione di ricercatori. Il presumibile risultato di tutto ciò sarebbe quello di ritrovarci nel 2013 con un numero di ricercatori molto più elevato, diciamo il doppio, di quello attuale. A quel punto, con 40mila ricercatori, di cui 20mila neo-assunti, il ruolo dei ricercatori diverrebbe politicamente insopprimibile, vanificando gli obiettivi espliciti del disegno di legge.

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Lo stato giuridico

Per quanto riguarda lo stato giuridico dei professori, i fini apparentemente perseguiti dal Ddl mi paiono meritevoli: chi non potrebbe apprezzare il tentativo di rendere più flessibili le norme che lo regolano, oggi irrigidite da burocratici automatismi e piatte uniformità? In particolare, chi potrebbe ragionevolmente obiettare all’introduzione di un sistema di incentivi, anche monetari, che scardinino l’attuale rigidità di progressioni stipendiali basate esclusivamente sull’anzianità di ruolo?
Potrebbe sembrare che il disegno di legge si muova decisamente in questa direzione.
Infatti, al comma 8, si legge testualmente: “La delibera di chiamata [dei professori ordinari e associati] definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia […]”. Questa formulazione sembrerebbe aprire la strada a un’utile differenziazione dei rapporti di lavoro fra diverse università, che potrebbero all’apparenza definire “le fondamentali condizioni del rapporto” sulla base delle esigenze e delle possibilità locali. Inoltre, l’ancoraggio della parte fissa della retribuzione al “trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia”, notoriamente molto basso, sembrerebbe liberare una grande quantità di risorse che potrebbe essere impiegata per la parte variabile della retribuzione, consentendo finalmente di attuare un’indispensabile politica di incentivazione dei meriti, delle competenze e dei risultati conseguiti dai singoli.
Tuttavia, il riferimento incidentale al comma 16 può suscitare qualche sospetto. Per dissiparlo, non resta che consultare il comma, dove si può leggere testualmente: “Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito”. Dunque, nulla cambia, rispetto alla situazione attuale, per quanto riguarda la parte fissa della retribuzione.
Ma le progressioni legate all’anzianità di ruolo assorbono oggi una parte enorme della massa stipendiale dei professori. Riconfermare l’attuale struttura retributiva significa non lasciare nulla per la parte incentivante, sicché diviene pienamente comprensibile l’involontaria ironia di una successiva frase del medesimo comma: “Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio […]” (corsivo aggiunto). Poiché le disponibilità di bilancio sarebbero completamente esaurite dalle progressioni stipendiali automatiche per anzianità, la “retribuzione aggiuntiva” incentivante non potrebbe che restare per sempre “eventuale”.
Nello stesso comma si può trovare anche la disposizione che impegna i professori a tempo pieno a svolgere “non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale”. (1)
Questa misura, a mio avviso positiva, moderata e in linea con gli standard internazionali (2), ha suscitato vivaci opposizioni da parte di moltissimi professori, inclusi alcuni fra i rari (ma assai ben rappresentati sulla stampa quotidiana e periodica) sostenitori del Ddl. Poteva forse il Governo trascurare cotanta ostilità, che rischiava di incrinare persino il debole fronte dei propri simpatizzanti? Certamente no. E infatti, subito dopo la frase riportata, il testo prosegue così: “Le ore di didattica frontale possono variare […] sulla base di parametri definiti con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca”.
È questo un caso interessante di deroga preventiva: l’eccezione precede l’effettiva introduzione della norma. Inoltre, si può facilmente immaginare a quali pressioni sarebbe sottoposto il ministro, nel caso in cui questa disposizione fosse realmente adottata, da parte di gruppi di professori interessati a illustrare le evidenti “specificità” e le ovvie “diversità” dei propri settori scientifico-disciplinari, da cui dipende il possibile sconto (ministeriale, ben s’intenda) sulle ore di didattica frontale.
Ora, il comma 19 dispone che i professori che si trovano “in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”, e che non optano per il nuovo regime, conservino “lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento […]”.
Ci si può chiedere se sia probabile o meno che qualche professore in servizio eserciti la possibile opzione per il nuovo regime. In realtà, la risposta è scontata: a queste condizioni, senza alcuna plausibile speranza di compensi aggiuntivi e con il rischio di dover svolgere qualche ora in più di didattica frontale non remunerata, nessun professore potrebbe avere alcun incentivo a esercitare l’opzione. Se quindi il disegno di legge entrasse realmente in vigore, ci si dovrebbe aspettare che la totalità dei professori in servizio (circa trentacinquemila persone) continui a mantenere lo stato giuridico preesistente, fino a quando ciò è possibile: fino al pensionamento per gli ordinari, e fino al pensionamento o all’eventuale passaggio di fascia, per gli associati.
Non sembra certamente una buona premessa per rinnovare l’università.

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(1) Per i professori a tempo definito, invece, le ore annue di didattica previste sono 250, di cui 80 di didattica frontale.

(2) In Francia, ad esempio, le ore di didattica frontale sono 128 per tutti i professori universitari.

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  1. Alessandro Figà-Talamanca

    Tre commenti;
    1) Su quale popolazione è stata calcolata l’età media all’ingresso nel ruolo di ricercatori (35 anni)? Se il dato si riferisce a chi è entrato nel ruolo a partire dal 2001,
    si tratta di un dato fortemente influenzato dall’ingresso di circa 2000 tecnici laureati, attraverso
    concorsi riservati, previsti da una leggina approvata in fine legislatura. La media sarebbe quindi scarsamente significativa per i veri nuovi ricercatori.
    2) L’attuale (non quella prevista 25 anni fa dalla legge) posizione di ricercatore universitario in Italia
    corrisponde quasi esattamente a quella di “maitre de conference” nel sistema francese. Quest’ultima posizione corrispondeva, un tempo, a quella di professore straordinario italiano, ma ha subito, negli anni ottanta,
    un “ope legis”: l’ingresso in questo ruolo di tutti i “maitre assistant” che avevano
    un dottorato (che non era ormai da tempo più al livello del vecchio Doctorat d’ Etat). Per contro
    la posizione di “ricercatore universitario”, nata direttamente attraverso un “ope legis”, corrisponde, nei settori
    in cui prevalgono i ricercatori entrati per concorso (Scienze e Inegneria), per qualificazioni e per funzioni a
    quella dei giovani “maitre de conference”. In particolare, in questi settori, a tutti i ricercatori viene assegnato
    il compito di svolgere un insegnamento ufficiale.
    3) L’autore sembra auspicare, con la soppressione del ruolo dei ricercatori, che la prima posizione accademica
    stabile sia quella di professore associato. Ma se, come sembra
    ritenere l’autore, questa posizione dovrebbe essere conseguita, di norma, prima dei 35 anni, bisognerebbe
    chiarire come affrontare il problema del raddoppio improvviso degli aspiranti al ruolo di associato, conseguente
    all’abolizione del ruolo di ricercatore. Chi proponesse, ad esempio, di sopprimere la quinta elementare, dovrebbe
    anche rendersi conto che ci sarebbe un anno in cui raddoppierebbero gli alunni della prima media.

    • La redazione

      1)Secondo quanto appare nel volume speciale L’Università in cifre, pubblicato a cura del MIUR nel settembre 2005 (grafico 1.4.4, p. 20), nel quinquennio 1999-2003 l’età mediana dei ricercatori nell’anno di inserimento in ruolo è stata di 34 anni nel 1999, 35 nel 2000, 38 nel 2001, 44 nel 2002, 39 nel 2003. La possibile distorsione segnalata da Figà-Talamanca, e dovuta alla leggina di fine legislatura a favore di speciali insiemi di tecnici laureati, si riflette nei valori particolarmente elevati dell’età mediana di ingresso nel triennio 2001-2003 e soprattutto nel picco di 44 anni raggiunto nel 2002. Tuttavia l’età mediana di ingresso è eccezionalmente elevata anche negli anni 1999 e 2000 (rispettivamente 34 e 35 anni), e cioè prima che si verificasse il fenomeno su cui richiama l’attenzione Figà-Talamanca; in quegli anni, inoltre, le immissioni nel ruolo dei ricercatori sono state nell’ordine delle migliaia di unità.
      2)A mio avviso la posizione di ricercatore universitario italiano non corrisponde affatto a quella di “maitre de conference” nel sistema francese (per informazioni dettagliate si rinvia al sito:
      http://www.education.gouv.fr/personnel/metiers/maitre_conference.htm). Il ruolo di ricercatore, così come istituito nel 1980, non prevedeva lo svolgimento di insegnamenti ufficiali, ma solo l’assolvimento di “compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali” (“esercitazioni” e “attività tutoriali”), cui si sarebbero potuti aggiungere altri interventi didattici nell’ambito dei corsi ufficiali sotto il controllo dei consigli di corso di laurea e d’intesa con i professori titolari. Nel corso del tempo i ricercatori confermati, e quindi tutti i ricercatori, sono stati autorizzati a tenere corsi di insegnamento ufficiali. Ma questa limitata funzione docente, introdotta in maniera surrettizia da leggi disorganiche e prive di coerenza, non è mai stata incorporata nelle norme che definiscono lo stato giuridico dei ricercatori, rimaste invariate dal 1980: tant’è che ancor oggi i singoli Atenei e, in molti casi, le singole Facoltà, si regolano in maniera diversa per quanto riguarda sia l’attribuzione di affidamenti ai ricercatori, sia la remunerabilità e la riconoscibilità degli stessi ai fini dell’assolvimento dei compiti didattici previsti dallo stato giuridico. Ci si può compiacere che, in mezzo a un simile pasticcio, alcune Facoltà (come Scienze e Ingegneria, secondo quanto asserisce Figà-Talamanca) abbiano trovato un accettabile modus vivendi; ma non sarebbe forse il caso, dopo venticinque anni, di affrontare la questione in maniera sistematica?
      3)In effetti auspico che le posizioni accademiche stabili si riducano a due, associato e ordinario, come accade d’altra parte nella maggior parte dei sistemi universitari esteri. Auspico altresì che, terminato il dottorato, i giovani interessati alla carriera accademica possano trascorrere un periodo limitato di tempo (diciamo quattro anni, al più sei) in posizioni a tempo determinato, ben remunerate (diciamo 2.000 euro netti mensili), preparandosi ad accedere alla posizione di associato o, in alternativa, ad altre posizioni lavorative extra-accademiche; questo significa che, a regime, un giovane dovrebbe poter entrare nella posizione di associato, e cioè in una posizione di docenza piena e autonoma, fra i trenta e i trentaquattro anni. Sopprimendo realmente (non nel 2013, come previsto dal ddl) il ruolo di ricercatore, si libererebbero le risorse ora impiegate per la creazione di nuovi posti di ricercatore e per il turnover in questo ruolo, risorse che andrebbero ad aggiungersi a quelle ora destinate a coprire il turnover nella fascia degli associati. Inoltre si potrebbero impiegare le ingenti risorse che si libereranno per gli attesi massicci pensionamenti di professori ordinari e associati per ampliare in maniera significativa le posizioni nella fascia degli associati (ora paradossalmente meno numerosa di quella degli ordinari). Queste misure potrebbero grandemente mitigare, se non annullare del tutto, i rischi paventati da Figà-Talamanca di un’eccessiva pressione per accedere alla fascia degli associati.

  2. Oliviero Carugo

    Caro Donzelli,
    che la “riforma Moratti” sia una gattopardata, non e’ un mistero e concordo quasi pienamente con i suoi commenti al riguardo. Dissento pero’ sulla questione dei ricercatori universitari.
    Lei ha ragione nel sottolineare che sono una figura anomala e che nelle universita’ di altri Paesi non si assumono solitamente scienziati che, oltre a fare ricerca, non insegnino. L’anomalia e’ proprio questa. Ci sono due strade per eliminarla. O si aboliscono i ricercatori o si danno loro incarichi didattici. Lei propende per la prima soluzione. Io preferisco la seconda.
    Del resto, gli insegnanti universitari non si chiamano solo professori associati e ordinari. Negli USA olre ai “full” e agli “associate” ci sono anche gli “assistant professors”. In Francia, il primo livello di insegnante universitario si chiama “Maitre de Conference”. Nel Regno Unito ci sono addirittura due livelli al di sotto di quello di professore: esistono “Lecturers” e “Readers”.
    Si tratta, sistematicamente, di docenti universitari, con stipendi non molto dissimili da quelli dei ricercatori. I loro contratti possono essere sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, cosi’ come quelli di tutti gli altri docenti universitari.
    Lei potrebbe obbiettare che non si deve affidare la formazione degli studenti a persone (i ricercatori universitari) che non siano state valutate suficientemente. Allora vediamo come si fa a valutare. E qui cominciano le guerre puniche.
    Detto questo, confesso di essere un ricercatore universitario.
    Cordiali saluti,
    Oliviero Carugo

    • La redazione

      Se si conviene (come mi sembra che Carugo convenga) che i ricercatori universitari italiani costituiscono un’anomalia nel panorama universitario mondiale, ci si può legittimamente chiedere quale sia la strada migliore per risolvere l’errore compiuto venticinque anni fa con l’istituzione di questo ruolo. A questo riguardo, proporrei di separare il problema del ruolo dei ricercatori in quanto tale dal problema di coloro che in questo momento occupano questo ruolo. Sul secondo problema ritornerò brevemente alla fine. Per quanto riguarda il primo, non avrei alcun dubbio sull’opportunità di sopprimere il ruolo di ricercatore così com’è: si tratta di un ruolo ambiguo, privo di reale autonomia didattica e caratterizzato da una limitata autonomia di ricerca. Si potrebbe però pensare di trasformarlo, come suggerisce Carugo, in una terza fascia docente. Ma ce n’è veramente bisogno?
      Innanzitutto, nella maggior parte dei sistemi universitari le posizioni a tempo indeterminato sono soltanto due: questo è vero per la Francia, dove troviamo le posizioni di “maitre de conference” e di “professeur”, e per gli USA, dove la posizione di “assistant professor” è tipicamente a tempo determinato (cioè, senza tenure); non è vero per il Regno Unito, dove però, a quanto mi consta, la posizione di “reader” è attribuita a pochissimi docenti anziani, senza ulteriori prospettive di avanzamento di carriera, come una specie di premio di fedeltà. Inoltre, sempre per quanto mi risulta, le remunerazioni iniziali dei lecturer e dei maitre de conference, per non parlare degli associate professor e persino degli assistant professor americani, non sono affatto simili a quelle dei ricercatori italiani: sono in realtà molto più elevate, come d’altra parte molto più impegnativi sono i rispettivi obblighi formali per quanto riguarda sia la didattica sia la ricerca.
      Perché allora distinguerci a tutti i costi da chi ci ha preceduto lungo altre direzioni, con risultati certamente non disprezzabili? In realtà, se si prescinde dagli accidenti storici, non c’è alcuna ragione seria per introdurre una terza fascia docente. Ci sono invece molte controindicazioni: un’ulteriore fascia renderebbe infatti ancora più rigida una struttura dei ruoli che dovrebbe invece essere semplificata e resa più flessibile, con la previsione di ampie differenziazioni individuali legate al merito; un’ulteriore fascia, inoltre, contribuirebbe a rendere ancora più lenta una carriera già lentissima e favorirebbe l’ulteriore innalzamento dell’età media dei professori nelle fasce degli associati e degli ordinari, per le quali già ora deteniamo un non invidiabile primato mondiale.
      Dunque, perché si insiste da molte parti con la proposta di trasformare il ruolo dei ricercatori in una terza fascia docente? A mio avviso le ragioni sono due. La prima è che i proponenti della soppressione del ruolo dei ricercatori, in primis la commissione ministeriale presieduta da De Maio, hanno molto sbadatamente (o forse deliberatamente) dato l’impressione di voler sostituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un precariato lunghissimo e quasi eterno. (Secondo la prima versione della bozza De Maio si sarebbero potuti passare fino 22 anni in posizioni precarie!) Com’è ovvio, invece, il ruolo dei ricercatori dovrebbe essere soppresso non già per allungare il precariato, ma al contrario per favorire il rapido ingresso dei giovani nella fascia degli associati, debitamente ampliata e potenziata, senza inutili tappe in ruoli preliminari. La seconda e più importante ragione è che alcuni fra gli attuali ricercatori (non tutti e forse nemmeno la maggioranza) hanno un interesse molto forte alla creazione di una terza fascia docente, nella quale possano transitare ope legis. Ora, benché le ragioni dei singoli siano talvolta fondate e sempre apprezzabili, mi sembra veramente sbagliato difendere l’istituzione di una terza fascia docente, di per sé inutile e controproducente, allo scopo di risolvere i problemi individuali di chi è stato danneggiato dagli errori compiuti in passato dal legislatore: aggiungere errore a errore, eventualmente anche per riparare qualche torto, non è mai un buon sistema di governo.

  3. paolo bertoletti

    Concordo con Franco Donzelli quasi su tutto (anche se non vedo come l’immediata soppressione della posizione di ricercatore potrebbe liberare significative risorse aggiuntive per ampliare la fascia degli associati, visto che bisognerà finanziare i nuovi, e giustamente più costosi, posti a tempo determinato che la sostituiranno, né mi pare che si possano considerare aggiuntive le risorse che proverranno dal turnover degli ordinari e associati che andranno in pensione).
    Ma ritengo che i posti da ricercatore non si moltiplicheranno (neppure se la legge non verrà modificata) per due da qui al 2013, e tanto meno se non ci sarà un’iniezione di risorse aggiuntive nel sistema universitario (non prevista dalla legge Moratti), vista l’attuale precaria posizione finanziaria di molti (se non tutti) gli atenei italiani. Ma soprattutto perché sugli interessi individuali degli “outsider” (quelli che ancora non hanno una posizione stabile nell’accademia) non potrà (a normativa e prassi vigente) che prevalere la pressione a far carriera degli “insider” (coloro che hanno o avranno un’idoneità ad una posizione più avanzata). Mi sembra, del resto, che tale direzione sia esplicita nelle numerose “riserve” contenute nella legge Moratti, e anche nell’esperienza degli ultimi anni. Tale gattopardesca continuità dovrebbe naturalmente sorprendere, se non fosse ben illustrata proprio dal contenuto dell’articolo di Donzelli.

    • La redazione

      Il commento di Paolo Bertoletti solleva problemi di grande rilievo, cui è impossibile dare risposta in una breve replica. Mi limito a sottolineare che condivido pienamente la sua preoccupazione circa il fatto che, in assenza di cambiamenti normativi assai più radicali di quelli, largamente fittizi, contenuti nella legge appena approvata, gli interessi e i privilegi corporativi degli insider sono destinati a prevalere. La soppressione immediata del ruolo dei ricercatori, pur utile per semplificare un quadro inutilmente aggrovigliato, non potrebbe certamente essere risolutiva in assenza di interventi legislativi che incidessero in maniera profonda sullo stato giuridico dei professori, ordinari e associati, sul sistema degli incentivi e sulle modalità di finanziamento del sistema universitario. Quando gli immatricolati costituiscono il 60% dei diciannovenni, come accade in Italia dal 2003 (vedi MIUR, Sesto Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario, Roma, 2005), quando gli atenei sono 77, con più di 200 distinte localizzazioni territoriali, quando i professori e i ricercatori di ruolo sono quasi 60.000, diviene ipocrita insistere sull’assoluta omogeneità dell’offerta formativa degli atenei, assurdo ostacolare la programmazione degli accessi al primo livello sulla base dei meriti e delle competenze, ridicolo pretendere che l’uniformità dei docenti a livello nazionale sia sancita per legge e codificata in ruoli nei quali si progredisce solo per anzianità. Solo la differenziazione e la competizione fra atenei, la mobilità degli studenti e dei docenti, la responsabilizzazione anche finanziaria delle singole sedi e strutture può evitare che il sistema finisca schiacciato dall’inerzia e dal peso degli interessi costituiti.

  4. Alessandro Spanu

    Gentile Professor Donzelli,

    concordo: una riforma gattopardo.
    Volevo sottolineare che nel periodo 2000-2003 il numero dei docenti universitari è aumentato del 13%, il numero dei professori ordinari addirittura del 40%: stessa popolazione studentesca, qualità dell’insegnamento sempre bassa, ricerca scientifica insignificante.
    A ciò si aggiunga il fatto che i nuovi ordinari probabilmente sono, per lo più, associati o ricercatori della medesima facoltà promossi unicamente per anzianità e, per quanto riguarda i nuovi ricercatori, non dovrebbero essere infrequenti i bandi di concorso ritagliati su misura dei requisiti del raccomandato dal barone di turno o addirittura i concorsi con unico concorrente ( una contraddizione in termini…)
    I docenti, ça va sans dire, ovviammente sono contrari a che si modifichi questo andazzo generale.
    Quo usque tandem ?

    Cordiali saluti

    Alessandro Spanu
    Mogoro(OR)

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