Femminicidio: primi numeri dopo la legge

Davvero il reato di femminicidio è “un’assurdità”, come sostiene Vannacci? La legge che lo introduce in Italia è entrata in vigore a gennaio 2026. Da allora, si sono registrati quasi tre casi in meno al mese rispetto alla media degli anni precedenti. 

Le parole di Vannacci sul femminicidio

Roberto Vannacci, parlamentare europeo e segretario del nuovo partito Futuro nazionale, ha definito il reato di femminicidio “un’assurdità”, sostenendo che si tratta di “un omicidio come tutti gli altri”. A sostegno della sua tesi ha diffuso sui social una tabella che confronta i tassi di femminicidio di paesi con e senza una legislazione specifica, osservando come quelli dei primi siano superiori a quelli dei secondi. Il confronto, così come le conclusioni che ne vengono tratte, risulta privo di senso. 

Si tratta di uno dei problemi più comuni nell’analisi dei dati sociali: confondere una semplice correlazione con un ipotetico rapporto di causa-effetto. In questo caso, è plausibile che il nesso causale operi nella direzione opposta a quella suggerita: paesi più esposti al fenomeno potrebbero aver introdotto una legislazione specifica proprio per contrastarlo. Insomma, un “mondo al contrario” applicato alla lettura dei dati sul femminicidio.

Per il momento, non è ancora possibile trarre conclusioni scientificamente robuste sull’efficacia dell’introduzione del reato in Italia. Tuttavia, la tesi vannacciana offre l’occasione per esaminare alcuni dati sul femminicidio nel nostro paese (il tema è stato già affrontato su lavoce.info) e descrivere, con la dovuta cautela e senza addentrarsi negli aspetti prettamente giuridici, l’andamento dei casi nei primi mesi successivi all’entrata in vigore della legge.

La specificità del femminicidio

Nel 2024 l’Istat ha registrato 116 omicidi con vittime donne e 211 con vittime uomini, un valore sostanzialmente in linea con quello osservato negli ultimi anni. La principale differenza tra i due dati riguarda il legame con l’autore: oltre la metà delle donne uccise (53,4 per cento) è stata vittima del partner o dell’ex partner, contro il 3,8 per cento degli uomini. Il femminicidio rappresenta la manifestazione più estrema della violenza di genere. Sempre secondo l’Istat, il 31,9 per cento delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito nel corso della vita violenza fisica o sessuale, a cui si aggiungono forme psicologiche, economiche e persecutorie. La violenza contro le donne è quindi un fenomeno ampio e diffuso, che va ben oltre gli episodi letali.

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La legge italiana 

La legge n. 181 del 17 dicembre 2025 ha introdotto una specifica fattispecie per l’uccisione di una donna motivata da ragioni legate al genere della vittima. Comprende i casi in cui l’omicidio è commesso come espressione di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio nei confronti della donna, in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo oppure come limitazione delle sue libertà individuali.

Per questa fattispecie, in assenza di attenuanti, è previsto l’ergastolo. Negli altri casi continua ad applicarsi la disciplina ordinaria dell’omicidio volontario. La riforma introduce inoltre aggravi di pena in caso di altre manifestazioni non letali di violenza di genere, quando ricorrano le medesime condizioni.  

La figura 1 mostra l’andamento mensile dei casi di femminicidio tra gennaio 2022 e maggio 2026. Evidenzia una forte variabilità mensile del numero di femminicidi e l’assenza di un trend chiaramente definito nel periodo 2022-2025. Nei mesi successivi all’entrata in vigore della legge, il numero di casi risulta tuttavia sistematicamente inferiore rispetto ai valori osservati nella maggior parte dei mesi precedenti. 

Figura 1 – Andamento mensile dei femminicidi in Italia, gennaio 2022–maggio 2026 

Nota: Elaborazione degli autori su dati dell’Osservatorio femminicidi, lesbicidi e transcidi di Non Una Di Meno. La linea verticale separa convenzionalmente il periodo pre-riforma dal periodo post-riforma a partire dal 1° gennaio 2026. La legge è entrata in vigore il 17 dicembre 2025; tra il 17 e il 31 dicembre 2025 non risultano femminicidi registrati nel database considerato.

Cosa è successo da gennaio a maggio 2026

Per rendere più immediato il confronto con gli anni precedenti, la figura 2 confronta il numero di femminicidi registrati nei mesi da gennaio a maggio 2026 con la media osservata negli stessi mesi nel quadriennio 2022-2025. In ciascuno dei cinque mesi considerati, il numero di casi risulta nel 2026 inferiore alla media storica corrispondente. Le linee tratteggiate indicano il numero medio di femminicidi registrati al mese nel periodo gennaio-maggio, pari a 9 casi nel quadriennio 2022-2025 e a 6,2 casi nel 2026. In altri termini, nei primi cinque mesi del 2026 si registrano quasi tre femminicidi in meno al mese rispetto alla media osservata nello stesso periodo degli anni precedenti. 

L’analisi effettuata non consente di identificare un effetto causale della nuova disciplina. Resta tuttavia il fatto che, in base alle stime presentate, il numero di femminicidi osservato nei mesi successivi all’introduzione della legge risulta inferiore di circa un terzo rispetto ai livelli registrati nello stesso periodo degli anni precedenti. Pur comprendendo la necessità, per la politica, di utilizzare una comunicazione semplice e immediata, riteniamo, da ricercatori sociali, che si debba prestare particolare attenzione a non spingere le semplificazioni oltre ciò che è ragionevole per adattarle alla propria narrazione. Al contrario, è possibile stimolare un dibattito che, sulla base di dati e metodologie validati, offra evidenze empiriche che possono essere facilmente comunicate, se lo si desidera.

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Figura 2 – Confronto tra i femminicidi registrati nei primi cinque mesi del 2026 e la media 2022-2025 

Nota: elaborazione degli autori su dati dell’Osservatorio femminicidi, lesbicidi e transcidi di Non Una Di Meno. Le barre riportano il numero di femminicidi registrati in ciascun mese del periodo gennaio-maggio 2026 e la media dei casi osservati nello stesso mese nel quadriennio 2022-2025. Le linee tratteggiate indicano le corrispondenti medie mensili dell’intero periodo gennaio-maggio: 9 casi per il quadriennio 2022-2025 e 6,2 casi per il 2026. 

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  1. Antonio

    Aver scelto i dati dell’osservatorio di “Non una di meno” è stata una scelta assai infelice, considerando che nel loro calderone hanno sempre inserito la qualunque: donne uccise da altre donne, omicidi pietatis causa, stragi familiari in cui a soccombere erano sia uomini che donne, ecc… Sarebbe bastato far riferimento a un altro osservatorio come “femminicidioitalia.info” per rilevare che i femminicidi avvenuti nei primi 6 mesi del 2024 sono stati 18, a fronte dei 17 rilevati nei primi 6 mesi di quest’anno (secondo una definizione di femminicidio un minimo più rigorosa). Sarebbe stato anche interessante rilevare che il Ministero, ora che c’è una norma precisa e non si può più barare sulla definizione di femminicidio, conta solo 3 casi nei primi 3 mesi del 2026. Allora su quale definizione di femminicidio si sta ragionando? Ciò che risulta comunque interessante è che il numero totale di donne uccise nel 2026 risulti in calo, ma per una tipologia di omicidio che non ha a che vedere con il femminicidio. Forse la nuova norma ha un effetto inaspettato su omicidi di tipologia diversa? Sicuramente è troppo presto per dirlo, come dite voi stessi, ma aggiungerei che gran parte dei penalisti sono concordi nel ritenere che l’inasprimento sanzionatorio agisce su un calcolo razionale costi-benefici che raramente corrisponde alla psicologia di chi commette reati passionali, talvolta seguiti dal suicidio dell’autore. Inoltre in un periodo in cui si parla di abolire l’ergastolo perché inutile e disumano, si contrappone un pensiero – di matrice chiaramente femminista e giustizialista – che cerca di sostenerlo.

    • Luca

      Caro Antonio, solo una puntualizzazione. Quello di Non Una Di Meno non è un “calderone”, ma un lavoro prezioso che, per ciascun caso, riporta il nome della vittima, quello del presunto autore, il legame tra i due e il presunto movente. È quindi possibile verificare caso per caso perché l’associazione abbia ritenuto di ricondurre quel delitto al fenomeno del femminicidio.

  2. Umberto

    Concordo in parte e trovo interessanti gli spinti dj riflessione offerti dalle osservazioni del collega lettore che ha commentato in precedenza.
    Da un punto di vista sociale definire il fenomeno del c.d. femminicidio è ragionevole, e naturale per chi si definisce ricercatore sociale, ma da un punto di vista giuridico (che è comunque materia sociale) mi ha sempre lasciato dubbiosa l’introduzione di uma fattispecie di reato specifica ed autonoma. Che costituisce anche una ulteriore sezione della società.
    In conclusione però mi preme evidenziare la perplessa che mi suscita la circolarità del contributo: parte dalla premessa professionale di non “confondere una semplice correlazione con un ipotetico rapporto di causa-effetto”, per poi sviluppare un’analisi e concludersi riportando “il fatto che [] il numero di femminicidi osservato [] risulta inferiore”. Giusta la premessa di una impossibile identificazione di un effetto causale, ma comunque appare proprio una correlazione (tutto sommato non difforme nel metodo da quella operata dal soggetto politico citato in apertura)

    • Luca

      Caro Umberto, il nostro contributo mira anzitutto a sottolineare che riteniamo fuorviante concludere che questa fattispecie di reato non produca effetti confrontando, ad esempio, i dati dell’Honduras con quelli della Spagna.

      Per quanto riguarda l’analisi sull’Italia, concordiamo sul fatto che non consenta di identificare un effetto causale della nuova legge. Lo diciamo esplicitamente nell’articolo. Ci limitiamo a osservare che, nei primi mesi successivi alla sua entrata in vigore, il numero di femminicidi registrati è inferiore rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Questa è un’evidenza descrittiva (a nostro avviso interessante), non una dimostrazione dell’efficacia della norma.
      Il punto centrale è che un confronto descrittivo, da solo, non consente di stabilire se una legge sia efficace oppure no. Per questo motivo riteniamo che il confronto internazionale proposto da Vannacci non sia sufficiente per trarre conclusioni causali.

  3. Roberto Seppia

    Avete sottolineato giustamente che la correlazione non va confusa con la causalità, salvo poi cadere nello stesso errore: nel 2026 c’è stata anche una riduzione ugualmente significativa di omicidi di uomini; è un po’ complesso immaginare una causalità con la nuova legge sul femminicidio. Oltretutto si sta ragionando su numeri bassi, statisticamente poco rilevanti. Avete criticato Vannacci per aver sottolineato la correlazione dei tassi di femminicidio più alti nei paesi in cui c’è una legislazione specifica, ma senza portare dati a supporto della controtesi: in Italia, ad esempio, il tasso di femminicidio è tra i più bassi in Europa, eppure è stata introdotta una legislazione specifica, mentre voi state sostenendo che viene introdotta proprio perché sono più alti (ma usando il condizionale, eppure i dati dovrebbero essere disponibili). La realtà è che l’Italia è tra i paesi più sicuri in Europa e al mondo per una donna, ma su questo non si cerca mai una causa. Si preferisce inseguire provvedimenti presi da paesi che sul tasso di femminicidi hanno risultati disastrosi: pensiamo all’educazione sessuale introdotta da decenni in paesi che oggi registrano un tasso di femminicidi e violenze sessuali sulle donna che sono il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto all’Italia.

    • Luca

      Grazie per il commento. Nel testo abbiamo precisato che «non è ancora possibile trarre conclusioni scientificamente robuste sull’efficacia dell’introduzione del reato in Italia» e che «l’analisi effettuata non consente di identificare un effetto causale della nuova disciplina».
      L’obiettivo del nostro articolo non era tanto quello di trarre conclusioni scientificamente robuste sulla base dei primi dati disponibili, quanto piuttosto quello di presentare alcune evidenze preliminari e, soprattutto, di mettere in guardia rispetto a un utilizzo spesso disinvolto e strumentale dei dati da parte di soggetti che godono di una visibilità pubblica ben maggiore della nostra.

  4. Andrea

    Ammesso che questa analisi sia vera si certifica il principio che l’inasprimento della pena produce una riduzione degli illeciti, l’antitesi del buonismo ipocrita d’accatto che ha caratterizzato questo paese negli ultimi 70 anni. Speriamo di vedere estesa questa filosofia anche a tutto il resto dei reati.

    • Francesco

      Si può tranquillamente rovesciare il discorso: visto che è difficile dimostrare che l’analisi sia vera, date le serie critiche evidenziate dagli altri commentatori, NON si può certificare il principio che l’inasprimento della pena produce una riduzione degli illeciti. Tra l’altro, se il principio fosse corretto, era necessario aspettare questa analisi per certificarlo?

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